Cassazione Civile, Ordinanza n. 07970/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, nel luglio 2009, di una cartella di pagamento relativa a IVA e sanzioni concernenti gli anni d’imposta 1994-1995, emessa in esecuzione di avvisi di rettifica e di irrogazione sanzioni divenuti definitivi per giudicato nel 2006. La contribuente, quale coniuge ed erede del destinatario originario, aveva ottenuto l’annullamento della cartella in primo e secondo grado. La CTR aveva ritenuto applicabile la disciplina agevolativa introdotta per i contribuenti delle zone terremotate del Molise, reputando irrilevante che la cartella fosse stata notificata dopo il termine finale del 30 giugno 2008, poi prorogato al 16 giugno 2009, e considerando il termine per aderire alla definizione come meramente ordinatorio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme che disciplinano la sospensione e la definizione agevolata dei carichi tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso il beneficio a debiti derivanti da accertamento definitivo e che, comunque, la notifica della cartella oltre il termine di sospensione escludesse l’applicabilità dell’agevolazione. In via subordinata la resistente ha prospettato l’intrasmissibilità all’erede delle sanzioni, ma tale questione è stata ritenuta preclusa dal giudicato formatosi sulla definitività degli atti impositivi e sanzionatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva annullato integralmente la cartella, perché la disciplina agevolativa prevedeva un termine perentorio per la definizione e il pagamento ridotto al 40% dei carichi sospesi, termine che era stato fissato definitivamente al 16 giugno 2009. Poiché la cartella era stata notificata nel luglio 2009, cioè dopo la scadenza del termine, la CTR non poteva considerare irrilevante tale circostanza. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui il beneficio del pagamento ridotto si applica anche ai debiti derivanti da maggiori imposte accertate, ma nel caso concreto la cartella non poteva essere annullata sulla base della mera qualificazione del termine come ordinatorio. Quanto alla dedotta intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, la Corte ha osservato che il tema non era più proponibile, essendo le sanzioni divenute definitive per effetto del giudicato formatosi sugli avvisi presupposti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato il vizio di violazione di legge per censurare l’erronea applicazione della disciplina agevolativa tributaria da parte del giudice di merito.
art. 3, comma 3, d.l. n. 162 del 2008 conv. in L. n. 201 del 2008
È richiamato come norma che aveva previsto per i contribuenti delle aree colpite dal sisma gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni entro il termine del 16 gennaio 2009, poi prorogato amministrativamente.
art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009
Ha introdotto la possibilità di definire i carichi sospesi pagando il 40% del dovuto in 120 rate mensili; la Corte ne afferma l’applicabilità ai versamenti sospesi e la natura vincolata del termine di adesione/pagamento.
È evocata come parametro di tutela dei diritti del contribuente nel provvedimento di proroga dei termini adottato dall’Agenzia.
art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte precisa che l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi incontra il limite della definitività dell’irrogazione già coperta da giudicato.
Massime di principio
- Nelle procedure agevolative per contribuenti colpiti da eventi calamitosi, il termine fissato per aderire alla definizione e per effettuare il pagamento ridotto ha natura perentoria, salvo diversa previsione espressa, e non può essere degradato a termine meramente ordinatorio dal giudice di merito.
- Il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% può operare non solo per i versamenti spontanei sospesi, ma anche per i debiti derivanti da maggiori imposte accertate, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra contribuenti in situazioni omogenee.
- La disciplina agevolativa per i territori colpiti da sisma va interpretata in modo coerente con la sua finalità di definizione della posizione fiscale, ma entro i limiti temporali espressamente stabiliti dal legislatore o dall’atto amministrativo attuativo.
- L’intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie agli eredi non opera quando la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di un giudicato formatosi sugli atti presupposti.
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