Cassazione Civile, Ordinanza n. 26353/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a tributi locali (ICI/IMU) per gli anni 2009-2011, emessi in relazione a un immobile censito in categoria B/4 nel Comune di Avellino e fondati sul mancato riconoscimento di un'esenzione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dell'ente impositore, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società concessionaria. In Cassazione la Provincia ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la prescrizione dell'ICI per l'annualità 2009, denunciando violazione delle norme sul termine di decadenza/prescrizione dell'accertamento e della riscossione; con il secondo ha contestato il diniego dell'esenzione fiscale sostenendo che l'immobile fosse destinato esclusivamente a compiti istituzionali e quindi rientrasse nelle ipotesi di esenzione previste dalla normativa ICI e dagli ulteriori richiami legislativi; con il terzo ha chiesto una disapplicazione incidentale degli atti di gara e della successiva transazione che avevano portato all'affidamento della concessione, deducendone l'illegittimità. Dopo la fissazione dell'udienza, le difese della Provincia e della società concessionaria hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, allegando una transazione con impegno di tutte le parti a rinunciare ai giudizi pendenti, incluso il presente.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., prendendo atto dell'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere e dell'intervenuta transazione con impegno reciproco alla rinuncia ai giudizi pendenti. Ha inoltre dato atto dell'accordo tra le parti sulla compensazione delle spese. La pronuncia di estinzione ha escluso sia una decisione di rigetto o inammissibilità del ricorso, sia l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta prescrizione dell'ICI.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione ai termini dell'azione impositiva.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prescrizione dell'imposta.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
Richiamato per sostenere l'esenzione dall'ICI dell'immobile destinato a compiti istituzionali.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
Richiamato per sostenere l'esenzione dall'ICI per l'immobile utilizzato per finalità istituzionali.
art. 19, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 267/2000
Richiamato a sostegno della tesi sull'utilizzo istituzionale dell'immobile.
legge n. 23/2011
Richiamata tra le disposizioni ritenute violate dal ricorrente nella materia dell'esenzione tributaria.
art. 1, comma 85, l. n. 56/2014
Richiamato dal ricorrente tra le norme che confermerebbero l'uso istituzionale del bene.
art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006
Invocato per denunciare l'illegittimità della gara e degli atti di affidamento della concessione.
Richiamato come base della rinuncia al ricorso e della cessazione della materia del contendere.
Richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che non si applica alla pronuncia di estinzione, perché norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando le parti depositano un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, supportata da una transazione che preveda la rinuncia ai giudizi pendenti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia/transazione non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Le questioni di merito dedotte con il ricorso, anche se articolate in plurimi motivi di violazione di legge, restano assorbite quando interviene la cessazione della materia del contendere.
- Le norme che prevedono un aggravio economico processuale di natura sanzionatoria devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
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