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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35506/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui erano stati disconosciuti costi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti ai fini IRAP, IRES e IVA per il 2013. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la legittimità dell’atto, ritenendo non invalidante un errore dell’Ufficio nella quantificazione dei costi: l’avviso aveva considerato oneri per euro 175.000,00 anziché euro 75.000,00, ma la CTR aveva comunque ritenuto l’atto valido. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme che disciplinano l’accertamento e la determinazione del reddito, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto verificare se le fatture contestate, pur non essendo state portate a costo per due delle sei fatture oggetto di rilievo, avessero comunque inciso sul risultato d’esercizio tramite la voce rimanenze finali, anche perché le rimanenze finali del 2013 costituivano esistenze iniziali del 2014. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, assumendo che la CTR avesse affermato la tassabilità di oneri deducibili relativi a fatture per operazioni inesistenti anche se quegli oneri non erano stati mai dedotti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, affinché verifichi se e in quale misura le fatture contestate abbiano effettivamente inciso sul risultato dell’esercizio attraverso la corretta considerazione delle rimanenze finali, applicando il principio per cui l’alterazione non si esaurisce necessariamente nell’iscrizione a costo ma può riflettersi anche sulle rimanenze che concorrono alla formazione del reddito. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR è stata ritenuta comprensibile e la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sulla determinazione del reddito e sui poteri di accertamento; la sua applicazione va coordinata con l’effettiva incidenza delle poste contestate sul risultato d’esercizio.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme violate in tema di accertamento.

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all’accertamento IVA.

  • art. 92 TUIR

    "le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio"

    la Corte valorizza la norma per affermare che anche le rimanenze finali incidono sulla formazione del reddito e che la loro eventuale alterazione non è irrilevante solo perché le fatture contestate non siano state imputate direttamente a costo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza d’appello.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 1

    richiamato in combinazione con le norme processuali civili nella doglianza sulla motivazione della sentenza tributaria d’appello.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del vizio motivazionale denunciato in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per la censura di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per la censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, quando il rilievo dell’Ufficio riguarda operazioni inesistenti, il giudice deve verificare non solo se le fatture siano state registrate tra i costi, ma anche se e come la posta contestata abbia inciso sul risultato d’esercizio attraverso altre componenti del conto economico, incluse le rimanenze.
  • Ai fini della legittimità dell’accertamento, l’eventuale errore quantitativo dell’Ufficio non può essere considerato irrilevante in astratto: occorre accertare se esso abbia o meno inciso sulla base imponibile e sulla determinazione del tributo.
  • Le rimanenze finali concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio; pertanto, un’alterazione di tali poste può rilevare fiscalmente anche se le fatture contestate non sono state direttamente dedotte a costo.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto il pretesto del vizio motivazionale: la censura deve evidenziare un reale difetto di motivazione o una violazione di legge, non limitarsi a riproporre la propria lettura dei fatti.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo se è mancante, apparente o incomprensibile; se invece è logicamente intellegibile, la doglianza che mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile o infondata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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