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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38050/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente, con recupero a tassazione di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece annullato integralmente l'atto, ritenendo che la presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 operi solo sul quantum e non sull'an, che la prova contraria possa essere anche non documentale e che, nel caso di specie, gli elementi offerti dal contribuente fossero sufficienti a superare la presunzione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva mal governato il regime probatorio delle movimentazioni bancarie e aveva omesso un esame analitico delle singole operazioni. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo: mancata indicazione della fonte di innesco dell'accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, e nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario munito della qualifica dirigenziale richiesta dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, alla luce della giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale condizionato del contribuente, ritenendo infondata la doglianza sulla mancata indicazione delle ragioni dell'accesso/verifica e inammissibile la censura sulla sottoscrizione dell'atto per essere la questione non dedotta tempestivamente nei gradi di merito. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la CTR non aveva svolto la necessaria verifica analitica e puntuale delle singole movimentazioni bancarie e della prova contraria offerta dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Le movimentazioni bancarie legittimano una presunzione legale relativa di maggior reddito; il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità o irrilevanza fiscale di ogni singola movimentazione. Per i lavoratori autonomi, dopo Corte cost. n. 228 del 2014, la limitazione riguarda i soli prelevamenti, non i versamenti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuti in modo erroneo l'esito della prova.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212 del 2000

    Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda

    La sua eventuale violazione non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, in mancanza di una espressa previsione di legge e di specifico pregiudizio difensivo.

  • art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973

    La questione della validità della sottoscrizione dell'avviso non può essere esaminata in cassazione se non risulta dedotta come motivo di ricorso contro l'atto nei gradi di merito.

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dal contribuente in tema di nullità dell'atto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dal contribuente in tema di invalidità dell'atto, ma la Corte non ha esaminato il merito per preclusione processuale.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto sufficientemente autosufficiente perché consentiva di ricostruire rapporto sostanziale, vicenda processuale e questioni controverse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato dall'Agenzia per censurare la sentenza d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di erronea valutazione delle prove è distinto dalla violazione dell'art. 2697 c.c. e può essere sindacato solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 impone al contribuente una prova contraria analitica per ciascuna movimentazione contestata, non essendo sufficiente una giustificazione generica o complessiva.
  • Quando il contribuente supera la presunzione con deduzioni o presunzioni semplici, il giudice di merito deve verificare in modo puntuale e separato l'efficacia dimostrativa delle allegazioni rispetto a ogni singolo versamento o prelevamento, dando conto in motivazione del percorso logico seguito.
  • Per i lavoratori autonomi, la caduta della presunzione sui prelevamenti non incide sulla presunzione relativa ai versamenti, che restano idonei a fondare l'accertamento del maggior reddito se non adeguatamente giustificati.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere probatorio; se invece sbaglia nel valutare la prova fornita, il vizio è di apprezzamento del materiale istruttorio e non di riparto dell'onere.
  • Le eccezioni di nullità dell'atto impositivo devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito: in cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non risultanti dal giudizio precedente.
  • L'omessa indicazione delle ragioni dell'avvio della verifica non comporta di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, salvo che la legge preveda espressamente tale sanzione o sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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