Cassazione Civile, Ordinanza n. 35604/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018 e del pagamento dell'importo dovuto, rilevando che non risultava alcun diniego della definizione né istanza di trattazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009, riguardante IRPEF, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, su appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione ritenendo non provata l'inerenza dei costi portati da fatture e contratti relativi a prestazioni d'opera/subappalto, nonché il collegamento tra le imprese indicate e i cantieri di riferimento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere già fornito, tramite fatture, estratti contabili e ulteriori elementi, prova della natura, qualità e quantità delle prestazioni, della loro effettività, competenza e inerenza; ha anche rappresentato che, trattandosi di piccolo imprenditore, i contratti di appalto/subappalto erano spesso stipulati oralmente. Prima della decisione, il ricorrente ha chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata dei carichi ai sensi del d.l. n. 119/2018, producendo domanda e prova del pagamento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
norma invocata dal ricorrente in tema di detrazione/gestione IVA, in relazione alla prova della natura delle operazioni fatturate.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
norma invocata dal ricorrente per sostenere la rilevanza probatoria delle fatture emesse.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
norma invocata dal ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi in base ai criteri di competenza e inerenza.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di inerenza e collegamento dei costi all'attività d'impresa.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
disposizione applicata per la definizione agevolata delle controversie tributarie e per la sospensione/estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione.
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per descrivere la disciplina della c.d. rottamazione-ter relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione.
art. 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
citato come riferimento agli interessi di mora esclusi dalla definizione agevolata.
art. 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
citato come riferimento alle sanzioni e somme aggiuntive escluse dalla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per l'effetto estintivo del giudizio in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando il contribuente abbia validamente aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e abbia documentato il pagamento delle somme dovute, il processo relativo alla controversia definibile può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se non interviene un diniego della definizione e nessuna parte chiede la trattazione.
- Nella disciplina della definizione agevolata dei carichi, l'effetto estintivo del giudizio consegue alla combinazione tra domanda del contribuente, versamento dovuto e mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla legge.
- In presenza di una sopravvenuta causa estintiva del processo, la Corte non esamina il merito delle doglianze relative alla prova dell'inerenza dei costi o alla deducibilità/ detraibilità delle fatture, limitandosi a prendere atto della cessazione della materia del contendere.
- Laddove il ricorso sia dichiarato estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35580/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35581/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35582/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35583/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35584/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2022 del 05/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →