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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35604/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018 e del pagamento dell'importo dovuto, rilevando che non risultava alcun diniego della definizione né istanza di trattazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009, riguardante IRPEF, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, su appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione ritenendo non provata l'inerenza dei costi portati da fatture e contratti relativi a prestazioni d'opera/subappalto, nonché il collegamento tra le imprese indicate e i cantieri di riferimento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere già fornito, tramite fatture, estratti contabili e ulteriori elementi, prova della natura, qualità e quantità delle prestazioni, della loro effettività, competenza e inerenza; ha anche rappresentato che, trattandosi di piccolo imprenditore, i contratti di appalto/subappalto erano spesso stipulati oralmente. Prima della decisione, il ricorrente ha chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata dei carichi ai sensi del d.l. n. 119/2018, producendo domanda e prova del pagamento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente abbia validamente aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e abbia documentato il pagamento delle somme dovute, il processo relativo alla controversia definibile può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se non interviene un diniego della definizione e nessuna parte chiede la trattazione.
  • Nella disciplina della definizione agevolata dei carichi, l'effetto estintivo del giudizio consegue alla combinazione tra domanda del contribuente, versamento dovuto e mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla legge.
  • In presenza di una sopravvenuta causa estintiva del processo, la Corte non esamina il merito delle doglianze relative alla prova dell'inerenza dei costi o alla deducibilità/ detraibilità delle fatture, limitandosi a prendere atto della cessazione della materia del contendere.
  • Laddove il ricorso sia dichiarato estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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