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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19115/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni d’imposta 2006-2008, con recupero a tassazione di costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e di IVA indebitamente detratta, perché riferiti a fatture ritenute fittizie emesse da un fornitore (ditta GV Promotion). L’Ufficio fondava la pretesa su un p.v.c. della Guardia di Finanza relativo al fornitore, dal quale emergevano plurimi indici di inattendibilità: mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, omessa registrazione di fatture emesse e ricevute, assenza di documentazione di acquisto dei beni, inesistenza di beni strumentali, doppia numerazione e date discordanti nelle fatture, pagamenti in contanti. La CTR aveva respinto l’appello dell’Amministrazione ritenendo che tali elementi non riguardassero la società contribuente, che aveva una contabilità regolare e aveva pagato con assegni bancari tracciati; aveva inoltre valorizzato una sentenza penale di assoluzione dei legali rappresentanti della società. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva invertito l’onere della prova e aveva ritenuto sufficiente, per la contribuente, la sola regolarità contabile e la prova dei pagamenti, senza confrontarsi con gli indizi di fittizietà; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 654 c.p.p., 116 c.p.c. e 20 d.lgs. 74/2000, censurando l’uso automatico della sentenza penale di assoluzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non si sia attenuta ai principi consolidati in tema di operazioni inesistenti: l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta forniti elementi indiziari idonei, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni, non essendo sufficiente la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. La CTR, invece, si era limitata a negare la riferibilità degli elementi alla società e ad attribuire rilievo decisivo a contabilità regolare e assegni bancari, senza una valutazione complessiva degli indizi raccolti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro una motivazione svolta ad abundantiam: la sentenza penale era stata richiamata solo in via rafforzativa e non costituiva autonoma ratio decidendi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità e per verificare l’eventuale incidenza della normativa sopravvenuta richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    L’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non è richiesta una prova piena/certa da parte dell’Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono idonee a fondare la contestazione fiscale se connotate da gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l’Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi idonei, incombe sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni e della legittimità della detrazione/deduzione.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/73

    Per le imposte dirette la prova dell’inesistenza di componenti negativi può essere raggiunta anche in via presuntiva.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Per l’IVA le false indicazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale dei motivi di violazione di legge esaminati dalla Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso è stato ritenuto autosufficiente.

  • art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione della prova è stata esaminata solo nei limiti in cui investiva un obiter dictum, risultando inammissibile.

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nel motivo dell’Agenzia sulla autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis

    La Corte ha disposto il rinvio anche per verificarne l’eventuale incidenza sul giudizio, in relazione alla disciplina sopravvenuta evocata.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1

    Richiamato quale fonte della formulazione introdotta dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 da verificare in rinvio.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2

    Richiamato insieme alla normativa sopravvenuta da esaminare in sede di rinvio.

Massime di principio

  • In tema di IVA e imposte dirette, quando l’Amministrazione contesta l’indebita deduzione o detrazione per operazioni fatturate come inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti; non è necessaria una prova piena dell’inesistenza dell’operazione.
  • Se l’Ufficio allega un compendio indiziario idoneo a dimostrare la fittizietà delle operazioni, il giudice di merito deve valutarlo complessivamente e motivare sul relativo peso probatorio prima di esaminare la prova contraria del contribuente.
  • La regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l’effettività delle operazioni contestate, perché dati facilmente falsificabili.
  • In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede del cessionario o committente come fattore decisivo per conservare il diritto alla detrazione o alla deduzione.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del destinatario dell’inserimento dell’operazione in una frode fiscale.
  • Le argomentazioni della sentenza impugnata svolte ad abundantiam o come obiter dicta non sono autonomamente censurabili in cassazione per difetto di interesse, perché non incidono sul dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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