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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21966/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio, a seguito di dichiarazione DOCFA presentata dal dante causa del contribuente, aveva rettificato il classamento di un’autorimessa sita in Roma, aumentando la classe da 3 a 7 e la rendita da euro 67,40 a euro 125,50. Il contribuente aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che l’Amministrazione avesse attribuito il nuovo classamento senza effettuare sopralluogo, pur in presenza di caratteristiche dell’immobile non adeguatamente considerate, e aveva valorizzato anche una perizia di parte. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul catasto edilizio urbano e motivazione apparente, sostenendo che non esiste obbligo di sopralluogo nella verifica del classamento proposto in DOCFA; con il secondo ha dedotto omesso esame di un punto controverso, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato le sue difese contro la perizia tecnica di parte e i criteri utilizzati per la classificazione del box auto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Sul primo ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudice di appello non aveva affermato un obbligo legale di sopralluogo, ma aveva contestato in fatto l’adeguatezza della valutazione catastale effettuata senza verificare le caratteristiche oggettive e funzionali dell’immobile. Sul secondo ha osservato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre la doglianza non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state poste spese a carico dell’intimato, e non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Norma richiamata come disciplina del catasto edilizio urbano e del relativo classamento.

  • L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Norma di conversione del r.d.l. sul catasto edilizio urbano richiamata dalla ricorrente.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato quale disciplina catastale rilevante per il classamento degli immobili.

  • d.l. 14 marzo 1988, n. 70

    Richiamato in tema di verifica del classamento e sopralluogo facoltativo.

  • L. 13 maggio 1988, n. 154

    Norma di conversione del d.l. n. 70/1988 richiamata nel ricorso.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La Corte ribadisce che, in base a questa disciplina, l’Agenzia non ha un obbligo generalizzato di eseguire un sopralluogo in sede di verifica del classamento proposto tramite DOCFA.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare motivazione apparente, ma la Corte rileva che il motivo non coglie la ratio decidendi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione nelle sentenze tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, dichiarato inammissibile perché non attinente al decisum.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte esclude la pertinenza della doglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare la mancata valutazione di difese, questioni o prove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La proposizione di censure non attinenti al decisum è equiparata alla mancata enunciazione dei motivi del ricorso, con conseguente inammissibilità rilevabile d’ufficio.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il sindacato ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per l’applicabilità della disciplina della doppia conforme e della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione richiamata in relazione alla riforma del giudizio di cassazione.

  • art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per la nuova formulazione del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149

    Richiamato per la disciplina transitoria e per il mantenimento della regola della doppia conforme nei giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata nel contesto della disciplina transitoria del processo civile riformato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte afferma che l’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità, qui escluso per l’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché una censura non pertinente al decisum equivale alla mancata enunciazione del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c.
  • In materia catastale, la facoltatività del sopralluogo non implica che l’Ufficio possa prescindere dalla verifica concreta delle caratteristiche oggettive e funzionali dell’unità immobiliare quando contesti o ridetermini il classamento.
  • Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle difese, delle argomentazioni o delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l’omesso esame di un fatto deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
  • La censura che, sotto la rubrica dell’omesso esame di un fatto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
  • Per le Amministrazioni dello Stato, il rigetto o l’inammissibilità del ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, operando il regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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