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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione della normativa sugli assegni bancari senza provvista. A seguito di due verbali di contestazione notificati alla società intestataria del conto, il Prefetto aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria e applicato la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo invalida la procedura perché il preavviso di revoca non sarebbe stato comunicato alla persona fisica indicata come delegato di traenza. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 9-bis L. 386/1990 e dell'art. 5 D.M. 458/2001, sostenendo che, trattandosi di assegno emesso da una società, il destinatario corretto del preavviso fosse la società stessa, quale traente; (2) omessa o insufficiente motivazione sulla distinzione tra delegato di traenza e legale rappresentante che agisce come organo della società; (3) violazione degli artt. 1, 2, 5, 8 e 9-bis L. 386/1990, assumendo che il giudice avesse applicato erroneamente l'art. 9-bis invece della disciplina sostanziale dell'art. 2, secondo cui la sanzione per assegno senza provvista prescinde dalla comunicazione del preavviso; (4) violazione del principio di effettività della notifica, difendendo la comunicazione eseguita presso la sede legale della società. La parte resistente ha eccepito la correttezza della decisione di merito che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Brindisi in diversa composizione per un nuovo esame, anche in punto spese. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero erroneamente assimilato la fattispecie a quella del delegato di traenza su conto di terzo, mentre nel caso di assegno emesso dal legale rappresentante di una società il traente coincide con la persona giuridica titolare del conto. Ha inoltre chiarito che, ai fini della sanzione per assegno impagato, la rilevanza del preavviso di revoca dipende dalla specifica disciplina degli artt. 8, 8-bis, 9 e 9-bis L. 386/1990, e che la trasmissione del preavviso è presupposto rilevante secondo il quadro normativo richiamato, non essendo corretto ignorarlo o confonderlo con la diversa ipotesi dell'art. 2 applicata in astratto dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata invocata per denunciare violazioni di legge nei primi, terzo e quarto motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È stata invocata per censurare l'omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo relativo alla distinzione tra delegato di traenza e legale rappresentante.

  • art. 2 L. 386/1990

    Sanziona l'emissione di assegno bancario o postale senza provvista.

  • art. 5 D.M. n. 458/2001

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'individuazione del destinatario del preavviso di revoca.

  • art. 8 L. 386/1990

    La Corte lo richiama nel combinato disposto con gli artt. 2, 8-bis, 9 e 9-bis, evidenziando il pagamento nei sessanta giorni come causa che incide sulla sanzionabilità.

  • art. 8-bis L. 386/1990

    È richiamato per la disciplina dei verbali di contestazione e, nel ragionamento della Corte, nel quadro normativo che regola la comunicazione del preavviso.

  • art. 9 L. 386/1990

    È richiamato come norma collegata alla sanzione conseguente al mancato pagamento nei termini previsti.

  • art. 9-bis L. 386/1990

    Prevede che, in caso di mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista, il trattario comunichi al traente il preavviso di revoca e l'iscrizione nell'archivio, con conseguente revoca dell'autorizzazione a emettere assegni.

  • art. 9-ter L. 386/1990

    È menzionato nel richiamo alla Corte costituzionale quale disposizione collegata alle comunicazioni relative all'avviso per evitare le sanzioni.

  • art. 2475-bis c.c.

    È richiamato per affermare che gli amministratori agiscono in nome e per conto della società verso i terzi, sicché nel caso di assegno emesso dal legale rappresentante il traente è la persona giuridica.

Massime di principio

  • Quando un assegno è emesso dal legale rappresentante di una società, il soggetto traente va individuato nella persona giuridica titolare del conto, poiché l'amministratore opera in nome e per conto della società.
  • La disciplina del preavviso di revoca e delle sanzioni per assegni senza provvista deve essere applicata distinguendo correttamente tra la figura del legale rappresentante della società e quella del delegato di traenza su conto altrui; le due figure non sono sovrapponibili.
  • Nel sistema della legge sugli assegni, la comunicazione del preavviso di revoca non può essere valutata isolatamente, ma va letta nel combinato disposto delle norme che disciplinano mancato pagamento, termini per il pagamento tardivo e conseguenze sanzionatorie.
  • L'errore di sussunzione della fattispecie concreta sotto il modello normativo del delegato di traenza, quando invece l'assegno è stato emesso dal legale rappresentante della società, integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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