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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21806/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, in via solidale a una persona fisica e alla società da lui rappresentata, per avere trasferito euro 7.500 mediante assegno bancario privo della clausola di trasferibilità, in violazione della disciplina antiriciclaggio richiamata nel provvedimento. In primo grado l’opposizione era stata accolta e il decreto annullato. In appello l’Amministrazione ha dedotto la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, perché eseguita presso l’Avvocatura dello Stato a un indirizzo PEC non dedicato alle notifiche giudiziarie, e la conseguente nullità della sentenza di primo grado; l’appellato ha resistito sostenendo che la notifica corretta era stata fatta all’autorità che aveva emesso il provvedimento, cioè alla Ragioneria Territoriale dello Stato, con conseguente rituale instaurazione del contraddittorio e tardività dell’appello. I motivi di ricorso per cassazione hanno insistito soprattutto su: omessa pronuncia sulla legittimazione passiva dell’Amministrazione appellante; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla notifica valida del ricorso e del decreto all’autorità emittente; inammissibilità dell’appello per tardività, sia rispetto al termine breve sia rispetto al termine lungo; e spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo corretta la notifica del ricorso di opposizione alla Ragioneria Territoriale dello Stato, quale autorità che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 5-bis l. 53/1994. Ha quindi escluso che la diversa notifica all’Avvocatura dello Stato fosse decisiva o idonea a fondare la nullità rilevata dalla Corte d’appello. Da ciò ha fatto discendere che il giudizio di primo grado era validamente instaurato e che l’appello dell’Amministrazione, notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, era inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello; i motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007

    norma violata nel provvedimento sanzionatorio per il trasferimento di somme mediante assegno privo di clausola di trasferibilità.

  • art. 20, comma 2, lett. b), D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    disposizione modificativa richiamata quale base della contestazione sanzionatoria.

  • art. 6 D.Lgs. n. 150/2011

    nelle opposizioni a sanzioni amministrative il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati all’autorità che ha emesso il provvedimento; l’autorità può stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati.

  • art. 5-bis L. n. 53/1994

    consente la notifica a mezzo PEC alla pubblica amministrazione secondo le regole previste per le notificazioni telematiche.

  • art. 7 D.M. n. 44/2011

    richiamato per individuare gli indirizzi PEC risultanti dai registri pubblici ai fini delle notificazioni telematiche.

  • art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012

    richiamato come base normativa del registro pubblico degli indirizzi PEC utilizzabili per le notificazioni.

  • art. 16-ter D.L. n. 179/2012

    qualifica come elenchi pubblici i registri da cui attingere gli indirizzi PEC per le notificazioni.

  • R.D. n. 1611/1933, art. 11

    regola generale sulla domiciliazione e difesa obbligatoria delle amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato, derogata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dal D.Lgs. 150/2011.

  • art. 291 c.p.c.

    la notifica nulla dell’atto introduttivo è in astratto sanabile o rinnovabile; la Corte lo richiama per distinguere la nullità dall’inesistenza.

  • art. 354 c.p.c.

    la Corte d’appello aveva disposto la rimessione al primo giudice, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non fosse corretto poiché l’appello era da dichiarare inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia, ma il rilievo è stato superato dall’accoglimento dei primi motivi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedotta nullità della motivazione/ sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle regole sull’appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso per difetto di motivazione e correttezza del procedimento decisorio.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell’appello rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla notificazione degli atti e alla decorrenza dei termini.

  • art. 327 c.p.c.

    la questione della decorrenza del termine breve presuppone la condizione oggettiva di nullità degli atti richiamata dalla norma; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione sanzionatoria, la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza all’autorità che ha emesso il provvedimento è rituale e valida; essa deroga alla regola generale della notifica all’Avvocatura dello Stato.
  • Se la notifica dell’atto introduttivo è correttamente eseguita all’autorità emittente, una ulteriore notifica all’Avvocatura dello Stato effettuata a un indirizzo PEC non deputato alle notifiche giudiziarie è ultronea e non incide sulla validità del contraddittorio.
  • La validità della notifica dell’atto introduttivo all’autorità competente determina la regolare instaurazione del giudizio; la sentenza che lo definisce non è assistita da nullità tale da incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione.
  • Quando l’appello è proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile; la questione del termine breve diventa irrilevante se manca il presupposto per la sua decorrenza.
  • La nullità della notificazione va distinta dall’inesistenza: la prima può essere sanata o rinnovata, ma nel caso in cui la notifica sia stata eseguita nel modo richiesto dalla disciplina speciale, non vi è alcun vizio da sanare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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