Cassazione Civile, Ordinanza n. 10377/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di una maggiore IRPEF ritenuta su somme corrisposte al ricorrente al momento del pensionamento, in relazione a un trattamento di previdenza integrativa aziendale (PIA) maturato in parte fino al 31 dicembre 2000. Il contribuente sosteneva che tali somme avessero natura assicurativa o comunque di reddito di capitale e che, limitatamente al "rendimento" maturato, dovesse applicarsi l’aliquota del 12,50% prevista per i capitali derivanti da assicurazione sulla vita/capitalizzazione, e non la tassazione separata applicata dal sostituto d’imposta. Dopo il primo giudizio favorevole al contribuente, la Cassazione aveva già cassato con rinvio chiedendo di accertare se i capitali fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quale rendimento fosse stato prodotto e come fossero state attribuite le plusvalenze. Nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse provato tali circostanze e ha rigettato la domanda. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato: violazione delle norme fiscali sulla tassazione dei capitali assicurativi/capitalizzazione e del TUIR; violazione delle regole sull’onere della prova e sulla non contestazione; violazione delle norme sul processo tributario per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e quantificazione del rendimento; nullità della sentenza per errata applicazione del principio di diritto del rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ricostruito il consolidato orientamento secondo cui, per le prestazioni in capitale corrisposte a iscritti ante d.lgs. n. 124/1993 a fondi complementari aziendali a capitalizzazione di versamenti e causa previdenziale prevalente, l’aliquota del 12,50% si applica solo al "rendimento netto" effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre la restante parte resta soggetta a tassazione separata. Ha precisato che non è sufficiente richiamare genericamente conteggi o certificazioni del datore di lavoro/fondo se non ne risultano i criteri di calcolo e la riconducibilità a effettivi investimenti di mercato. Ha inoltre escluso la violazione del principio di non contestazione, poiché l’Ufficio aveva sin dall’inizio negato il diritto al rimborso nella sua interezza, e ha confermato che nel processo tributario i poteri istruttori officiosi non possono supplire alle carenze probatorie del contribuente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,50% si applica, in via analogica, solo ai capitali o ai rendimenti che siano qualificabili come rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato.
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale norma del TUIR rilevante per il regime fiscale dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione/assimilati.
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il residuo della prestazione, diverso dal rendimento netto tassabile al 12,50%, è soggetto a tassazione separata.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Concorre a regolare la tassazione separata della parte della prestazione non riconducibile al rendimento netto.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Norma richiamata nel primo motivo dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
artt. 30, 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati dal ricorrente a sostegno della diversa qualificazione fiscale delle somme percepite.
Il contribuente, attore sostanziale nel giudizio di rimborso, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, inclusa l’esistenza e quantificazione del rendimento netto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la pretesa violazione del principio di non contestazione; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in tema di contestazione dei fatti; la Corte ritiene comunque infondata la doglianza.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono supplire alle carenze probatorie della parte.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul giudizio di rinvio richiamata per censurare l’asserita non corretta esecuzione del principio di diritto; la Corte esclude la nullità.
Richiamato in relazione al vincolo derivante dalla cassazione con rinvio; la CTR si è attenuta al principio di diritto enunciato.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità del giudizio di rinvio, ma la Corte ne esclude la violazione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione utilizzate dal ricorrente per articolare le varie censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato per sottolineare l’esigenza di terzietà del giudice e i limiti dei poteri istruttori officiosi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che agisce per ottenere la restituzione dell’imposta è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la sussistenza e la quantificazione del presunto rendimento tassabile a regime agevolato.
- Per i fondi di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti, l’aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato; la restante parte della prestazione resta soggetta al regime ordinario di tassazione separata.
- Non è sufficiente, ai fini probatori, la produzione di certificazioni o conteggi del fondo/datore di lavoro se tali documenti non chiariscono i criteri di formazione della voce "rendimento" e non dimostrano l’effettivo investimento sul mercato delle somme accantonate.
- Il principio di non contestazione opera sul piano della prova, ma non impedisce il rigetto integrale della domanda quando l’Amministrazione abbia contestato sin dall’inizio il diritto al rimborso nella sua interezza.
- Nel processo tributario i poteri istruttori officiosi del giudice hanno funzione meramente integrativa e non possono essere utilizzati per colmare la totale carenza probatoria della parte onerata.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare in fatto i presupposti indicati dalla sentenza rescindente; la violazione si configura solo se il principio venga disatteso o applicato in modo solo apparente.
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