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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12537/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto tre avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2013, 2014 e 2015, con cui gli venivano imputati, in proporzione alla partecipazione del 45% in una s.r.l. a ristretta base sociale, i maggiori redditi accertati nei confronti della società in liquidazione. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo validi sia la notifica degli avvisi alla società cancellata, sia la motivazione degli atti emessi nei confronti del socio per relationem al precedente avviso societario, sia l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Il socio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione e dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, per l’asserita invalidità della notifica dell’avviso alla società cancellata, eseguita presso la sede ormai cessata con rito degli irreperibili e non al liquidatore nel suo domicilio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, per omessa allegazione all’avviso del socio degli atti richiamati nella motivazione, non più conoscibili dopo la cancellazione della società; 4) violazione delle norme sull’onere della prova e sulla tassazione dei redditi di capitale, sostenendo che il contribuente avrebbe potuto liberarsi anche dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria, specie perché la società era in liquidazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente perché graficamente esistente e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Ha invece accolto congiuntamente il primo e il terzo motivo: ha affermato che, in caso di cancellazione della società, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 conserva in capo al liquidatore i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, ma non consente di presumere la conoscenza da parte del socio di un avviso societario notificato in modo non idoneo; inoltre, quando l’avviso nei confronti del socio richiami per relationem l’atto emesso verso la società, esso deve contenere gli elementi necessari alla difesa del destinatario, pena nullità. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    Prevede un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, con efficacia nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori indicati; in tale arco temporale il liquidatore conserva la rappresentanza della società anche ai fini processuali.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in tema di modalità di notificazione degli avvisi di accertamento.

  • artt. 137, 139, 140 e 145 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la validità della notifica eseguita presso la sede sociale cessata e con il rito degli irreperibili.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di motivazione; il testo riporta verosimilmente un richiamo normativo così formulato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    La CTR aveva escluso che la mancata allegazione dell’atto presupposto comportasse nullità, perché la norma non prevede espressamente tale sanzione e l’atto può essere conosciuto o conoscibile dal contribuente.

  • art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    L’atto impositivo deve essere motivato e, ove richiami atti non conosciuti né conoscibili dal contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti nei contenuti essenziali; in difetto, l’avviso è nullo per lesione del diritto di difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova.

  • artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati dal ricorrente nella doglianza sulla pretesa tributaria e sulla motivazione degli avvisi.

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dal ricorrente in tema di redditi di capitale imputati ai soci.

  • art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dal ricorrente in tema di tassazione dei redditi di capitale distribuiti ai soci.

  • art. 2476 c.c.

    La Corte afferma che il potere del socio di consultare la documentazione sociale non può essere utilizzato per colmare la carenza motivazionale dell’avviso quando il socio non sia più tale o non possa più esercitare tali poteri.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • Cass. Sez. U. n. 8053/2014

    Richiamata per definire i confini del vizio di motivazione apparente: esso sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non quando sia comunque percepibile la ratio decidendi.

  • Cass. n. 36892/2022

    Richiamata a sostegno dell’idea che il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza e che i soci sono privi di legittimazione nel periodo di differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione.

  • Cass. n. 18310/2023

    Richiamata in termini analoghi sulla rappresentanza del liquidatore e sull’irrilevanza della legittimazione dei soci nel periodo di differimento.

  • Cass. n. 21126/2020

    Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di s.r.l. a ristretta base partecipativa, la motivazione dell’avviso al socio può essere soddisfatta per relationem all’avviso societario, poiché il socio può consultare la documentazione sociale.

  • Cass. n. 4239/2022

    Richiamata per il principio di limite alla presunzione di conoscenza dell’atto societario quando il socio sia receduto o comunque non possa più accedere alla documentazione sociale; in tal caso il rinvio per relationem è insufficiente senza allegazione o riproduzione dei contenuti essenziali.

  • Cass. n. 16968/2024

    Richiamata nel medesimo senso di Cass. 4239/2022 sulla necessità di allegazione o riproduzione dei contenuti essenziali dell’atto presupposto per la validità dell’avviso al socio.

Massime di principio

  • Quando la società cancellata dal registro delle imprese è ancora rilevante ai fini dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, il liquidatore resta il soggetto legittimato a ricevere gli atti impositivi e a stare in giudizio; non può invece presumersi, solo per la notifica alla società o per la sua ristretta base sociale, la conoscenza dell'atto da parte del socio.
  • Nell'avviso di accertamento emesso verso il socio di società a ristretta base partecipativa, la motivazione per relationem all'avviso emesso verso la società è sufficiente solo se il socio è posto concretamente in condizione di conoscere l'atto presupposto e i suoi elementi essenziali; se tale conoscibilità manca, l'avviso è nullo per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa.
  • La motivazione apparente sussiste soltanto quando il provvedimento sia privo di reale contenuto argomentativo o sia meramente assertivo; non ricorre se la sentenza, pur sintetica, consente di individuare la ratio decidendi.
  • Il potere del socio di accedere alla documentazione sociale non può essere invocato dall'Amministrazione per sanare la mancata allegazione o la mancata riproduzione dei contenuti essenziali dell'atto presupposto quando quel potere sia venuto meno o sia comunque non esercitabile dal destinatario dell'avviso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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