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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12535/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava da un'intimazione di pagamento emessa per crediti Irpef e contributi al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'anno d'imposta 1995. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso davanti al giudice tributario di primo grado; la commissione regionale aveva poi rigettato l'appello della concessionaria della riscossione rilevando, da un lato, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica e, dall'altro, che, ove si fosse trattato di irreperibilità del contribuente, la rinnovazione della notifica doveva avvenire ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e non dell'art. 140 c.p.c. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria di tale misura, non estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    deve disporsi l'estinzione del giudizio per rinuncia

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma va interpretata restrittivamente.

  • art. 143 c.p.c.

    la notifica andava rinnovata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.

    Nel giudizio di merito era stato affermato che, in caso di irreperibilità del contribuente, la rinnovazione della notifica doveva avvenire secondo la disciplina dell'art. 143 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    e non ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

    La Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità prospettato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    La disposizione ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata dal difensore munito di procura speciale comporta l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni è misura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via analogica o estensiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Se la parte intimata non svolge attività difensiva, il giudice può non provvedere sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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