Cassazione Civile, Ordinanza n. 12538/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto ritenuto svolgere attività di lavoro autonomo non dichiarata, in particolare come istruttore ed esaminatore di volo per elicotteri. L'Ufficio aveva ricostruito maggiori redditi sulla base di accertamenti bancari relativi ai conti correnti intestati al contribuente e alla moglie, contestando l'imponibilità di versamenti e operazioni non giustificati e recuperando IRPEF e IVA per il 2012. La CTP aveva accolto il ricorso solo parzialmente; la CTR aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo che l'attività svolta integrasse lavoro autonomo abituale e professionale e che il contribuente non avesse fornito prova idonea della non riferibilità fiscale delle somme movimentate. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 TUIR, sostenendo che la mera titolarità della licenza non bastasse a configurare lavoro autonomo, mancando l'inserimento in una diversa organizzazione certificata JAR e dovendosi quindi qualificare gli eventuali redditi come redditi diversi; 2) violazione dell'art. 53 TUIR, dell'art. 1 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2222 c.c., contestando i requisiti di abitualità e professionalità e, conseguentemente, l'applicazione dell'IVA; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR applicato la presunzione da movimentazioni bancarie anche in assenza, a suo dire, di lavoro autonomo e trattando tale attività come se fosse impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la qualificazione dell'attività come lavoro autonomo professionale e abituale e qualificando i relativi doglianze come richiesta di rivalutazione del merito. Ha invece accolto il terzo motivo nei limiti in cui la CTR non aveva considerato che, in presenza di accertamento bancario fondato su versamenti, i costi inerenti all'attività vanno comunque riconosciuti, almeno in via forfettaria, ai fini dell'applicazione della presunzione legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Delimita i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni; la Corte ha ritenuto che l'attività di istruttore/esaminatore di volo, se caratterizzata da professionalità, organizzazione e continuità, rientri in tale previsione.
Richiamato come riferimento al contratto d'opera; la Corte ne ha considerato il richiamo non decisivo, affermando che l'attività professionale può svolgersi anche con supporto organizzativo di terzi.
Richiamato per la prestazione d'opera intellettuale, quale ulteriore riferimento alla nozione di attività autonoma professionale.
Invocato dal ricorrente per escludere l'IVA; la Corte ha ritenuto che, una volta qualificata l'attività come lavoro autonomo abituale, l'IVA sia dovuta.
Richiamato dal ricorrente per contestare il metodo di accertamento; la Corte ha confermato la legittimità dell'uso delle presunzioni bancarie.
Norma richiamata in tema di accertamento IVA, applicata in collegamento con la presunzione da movimentazioni bancarie.
Prevede la presunzione relativa derivante da dati e movimenti bancari; la Corte ha affermato che l'Ufficio può fondare l'accertamento sui versamenti, mentre il contribuente deve provare analiticamente la loro irrilevanza fiscale.
Richiamato per chiarire che i dati bancari possono essere utilizzati nei confronti della generalità dei contribuenti, non solo imprenditori o autonomi.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Testo unico delle imposte sui redditi richiamato come fonte della disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Richiamata per l'abrogazione della lett. a) del comma 2 dell'art. 53 TUIR.
Corte cost. n. 228 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità della presunzione di maggiori compensi da prelevamenti per i lavoratori autonomi; la Corte ne ha tenuto conto nel delimitare l'ambito della presunzione bancaria.
Corte cost. n. 10 del 2023
Richiamata per affermare che i costi inerenti all'attività devono essere considerati, quantomeno in via forfettaria, nella ricostruzione del reddito presunto da movimentazioni bancarie.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, un'attività integra reddito di lavoro autonomo quando è svolta con autonomia, professionalità e abitualità; non è decisivo che l'attività sia esercitata con l'ausilio organizzativo di terzi, se la prestazione resta imputabile al soggetto per le sue specifiche competenze.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La presunzione derivante dai movimenti bancari può essere utilizzata nei confronti della generalità dei contribuenti per i versamenti; i prelevamenti operano, invece, entro limiti più ristretti secondo la disciplina e la giurisprudenza costituzionale.
- Per superare la presunzione bancaria il contribuente deve offrire prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già dichiarate o comunque fiscalmente irrilevanti; non bastano allegazioni generiche o deduzioni meramente ipotetiche.
- Quando l'accertamento bancario ricostruisce ricavi o compensi presunti, il giudice deve considerare anche i costi inerenti alla produzione del reddito, almeno in misura forfettaria se non siano stati provati specificamente dal contribuente.
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