Cassazione Civile, Ordinanza n. 12542/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un soggetto qualificato come evasore totale per gli anni d'imposta 2013 e 2014, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente la motivazione degli atti impositivi e legittimo il ricorso all'accertamento induttivo fondato su fatture rinvenute nella banca dati dell'Amministrazione, ritenute plausibilmente riferibili all'attività svolta nel locale del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per mancata allegazione della documentazione usata per calcolare la redditività media di settore; (2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per avere la CTR avallato una ricostruzione induttiva fondata su dati asseritamente errati; (3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per motivazione apparente sulla necessità di allegare o trascrivere gli elementi posti a base dell'accertamento; (4) omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi per mancata allegazione degli elementi utilizzati per la ricostruzione induttiva; (5) ulteriore violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per motivazione apparente sulla sufficienza degli elementi contenuti negli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato, in primo luogo, la grave carenza di specificità del ricorso perché il ricorrente non aveva trascritto né riassunto l'avviso di accertamento impugnato, almeno nelle parti rilevanti, né aveva indicato puntualmente il contenuto degli atti richiamati nelle censure. In secondo luogo, ha ritenuto generiche le doglianze, poiché il ricorrente non aveva chiarito quali specifici elementi avessero fondato la motivazione degli atti, quali documenti non fossero stati allegati e quali passaggi normativi e fattuali dessero concretezza alla dedotta violazione di legge. La Corte ha quindi ribadito che, nel ricorso per cassazione, chi deduce un vizio di violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata, senza demandare alla Corte un'indagine esplorativa. Nonostante la dichiarazione di inammissibilità in motivazione, nel dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
primo e terzo comma; secondo e terzo comma
Gli avvisi di accertamento devono essere adeguatamente motivati; la censura relativa alla mancata allegazione degli elementi posti a base dell'accertamento richiede però un ricorso specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento induttivo può essere oggetto di censura solo se il ricorrente indica in modo specifico i presupposti fattuali e gli errori della ricostruzione prescelta dall'Amministrazione.
art. 3 Cost.
Richiamato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. come parametro della censura del contribuente contro la ricostruzione induttiva, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo contenuto decisorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla ricostruzione induttiva; la Corte non ne tratta autonomamente, limitandosi a rilevare l'inammissibilità per difetto di specificità.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza; la Corte ribadisce il necessario rispetto dell'onere di specificità del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede un'esposizione specifica e comparativa tra norma e decisione impugnata.
Richiamato come base della memoria illustrativa depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, applicato dalla Corte per il raddoppio del contributo unificato.
Richiamato implicitamente nella regola sull'autosufficienza e sull'onere di allegazione del ricorrente, ma non oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non sono indicati con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Chi contesta un accertamento tributario fondato su ricostruzione induttiva deve riportare nel ricorso, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto dell'avviso di accertamento e degli atti richiamati, così da consentire il controllo di legittimità senza ricerche esplorative.
- La genericità delle doglianze e la mancata specificazione degli elementi fattuali contestati integrano un autonomo profilo di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La mera deduzione della mancata allegazione di documenti posti a base dell'accertamento non basta se non si indica quali documenti siano stati omessi e in che modo tale omissione abbia inciso sulla motivazione dell'atto.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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