Cassazione Civile, Ordinanza n. 10303/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui Roma Capitale contestava alla società il mancato pagamento della TASI per l'anno 2014, con riferimento a un fabbricato realizzato dalla società su un terreno ricevuto in concessione con convenzione del 15 marzo 2007, terreno compreso nel patrimonio indisponibile del Comune. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo che il concessionario di beni patrimoniali indisponibili potesse essere soggetto passivo della TASI anche se non proprietario del fabbricato. Con unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 669 e seguenti, l. n. 147/2013, dell'art. 20 del regolamento comunale IUC-TASI e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il concessionario di beni patrimoniali indisponibili non potesse essere soggetto passivo della TASI in mancanza della proprietà del fabbricato edificato sul suolo oggetto della concessione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di appello. Ha affermato che, in tema di TASI, la formula normativa che assoggetta il tributo chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili consente di ricomprendere anche il concessionario di aree o beni del demanio o del patrimonio indisponibile, poiché il presupposto impositivo è il godimento del bene pubblico oggetto di concessione. La Corte ha richiamato in via sistematica la disciplina di ICI e IMU, sottolineando la comune ratio di individuare nel concessionario il soggetto passivo del prelievo, indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria della concessione. Ha inoltre ritenuto irrilevante la qualificazione privatistica della convenzione invocata dalla società, trattandosi comunque di attribuzione del godimento esclusivo e temporaneo di un bene pubblico. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la recente formazione dell'orientamento, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 669 e 671, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La TASI colpisce il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree edificabili; la soggettività passiva può estendersi anche al concessionario di beni pubblici sulla base del godimento del bene.
art. 20 del regolamento comunale IUC (TASI)
Il regolamento recepisce il testo della legge statale e disciplina le percentuali di riparto dell'onere tra proprietario e detentore.
art. 3, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"
Per l'ICI il concessionario di area demaniale è soggetto passivo del tributo indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria della concessione.
art. 9, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
"Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"
Per l'IMU il legislatore conferma espressamente la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali.
art. 1, comma 743, terzo periodo, L. 27 dicembre 2019, n. 160
"Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario"
La disciplina della nuova IMU ribadisce la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali.
Il fabbricato edificato sul suolo demaniale o patrimoniale indisponibile è richiamato come accessione, ma ciò non sposta il presupposto impositivo dalla posizione di concessionario dell'area.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di TASI, la soggettività passiva può essere individuata nel concessionario di beni demaniali o del patrimonio indisponibile quando la disciplina positiva assoggetti il tributo a chiunque possieda o detenga il bene a qualsiasi titolo.
- Il presupposto impositivo dei tributi immobiliari collegati alla concessione di beni pubblici va ricondotto al godimento del bene concesso, non alla qualificazione tecnica della concessione come diritto reale o rapporto obbligatorio.
- Quando il legislatore ha espressamente o implicitamente valorizzato la posizione del concessionario quale utilizzatore esclusivo del bene pubblico, la natura del fabbricato realizzato sul suolo non muta il soggetto passivo dell'imposta.
- Nei rapporti tributari relativi a beni pubblici concessi, la qualificazione civilistica della convenzione è irrilevante se il dato normativo tipizza il presupposto impositivo nell'attribuzione del godimento del bene.
- L'interpretazione sistematica delle discipline ICI, IMU e TASI consente di leggere in modo coerente la soggettività passiva del concessionario di beni pubblici, evitando che l'imposta dipenda da distinzioni formali non decisive ai fini della capacità contributiva.
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