Cassazione Civile, Ordinanza n. 31327/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre i contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità secondo il dispositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano presentato all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso del 90% di quanto versato a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio collegato agli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. L’ufficio non aveva accolto l’istanza e i contribuenti avevano agito avverso il silenzio-rifiuto. La CTP aveva rigettato la domanda per difetto di prova del versamento delle somme. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame e ordinato il rimborso, compensando le spese. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR considerato che uno dei contribuenti non aveva presentato alcuna istanza di rimborso, che l’altra istanza sarebbe stata generica e non documentata, che non era stata provata l’effettiva imposta versata e che mancava prova dei presupposti del beneficio e del rispetto del limite de minimis; 2) violazione delle norme sul processo tributario, dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 113 c.p.c., per avere la CTR dichiarato ammissibile una domanda asseritamente generica e per avere invertito l’onere della prova, pronunciando di fatto secondo equità; 3) violazione delle norme che disciplinano il rimborso agevolato per il sisma e la disciplina UE de minimis, per avere ritenuto sussistenti i presupposti del rimborso senza prova dei danni, del nesso causale e del superamento dei limiti di aiuto. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso dei contribuenti, escludendo il diritto al rimborso per difetto di prova dei presupposti e dell’istanza stessa per uno dei soggetti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Denuncia il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, censurabile in cassazione se l’esame avrebbe potuto condurre a esito diverso.
È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 18, 19, 21, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati in relazione alla dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo nel processo tributario.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma evocata quale base del rimborso tributario richiesto.
"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"
Nel rimborso tributario l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sul contribuente, che è attore in senso sostanziale.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al divieto di decisione su fatti non provati.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per escludere che il giudice tributario possa decidere secondo equità; la decisione deve basarsi sulle prove ritualmente acquisite.
Invocato per censurare una decisione ritenuta adottata secondo equità, non consentita nel processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
"I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile"
Consente l’applicazione, nel processo tributario, delle regole del codice di procedura civile compatibili, incluse quelle sull’onere della prova.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È richiamato come base normativa del rimborso collegato al sisma del 1990, nel testo risultante dalle modifiche successive.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
È richiamato quale norma agevolativa sul rimborso connesso agli eventi sismici.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
Richiamato per la disciplina degli aiuti de minimis e del relativo limite triennale.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati"
Conferma che, nei giudizi di rimborso non collegati a somme oggetto di accertamento impugnato, resta sul contribuente l’onere di fornire le ragioni e i presupposti della richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il diniego, anche tacito, di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, compresi il titolo giuridico del beneficio e i pagamenti effettuati.
- L’omesso esame di fatti storici decisivi e specificamente discussi tra le parti integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando tali fatti siano idonei, se valutati, a condurre a una decisione diversa.
- Nel processo tributario non è consentita una decisione fondata su criteri equitativi in sostituzione della prova dei fatti costitutivi: il giudice deve attenersi alle regole di giudizio e all’onere probatorio applicabile.
- La disponibilità materiale di documenti o prove presso l’amministrazione non esonera il contribuente dall’onere di provare i presupposti della propria domanda di rimborso, salvo specifiche previsioni normative di segno diverso.
- Quando manca la prova della presentazione di una specifica istanza di rimborso o della sua riferibilità temporale e oggettiva, può difettare il presupposto stesso dell’impugnazione del silenzio-rifiuto e quindi del diritto azionato.
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