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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21559/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2014, contestava l’inesistenza oggettiva delle operazioni documentate da fatture emesse da un fornitore. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per assenza assoluta di motivazione, in violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili e dell’art. 111 Cost.; (2) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con richiamo anche alla disciplina dello statuto del contribuente, dell’onere della prova e della determinazione del reddito; (3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere probatorio, per asserita inidoneità degli elementi indiziari posti a base della decisione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente e non consentiva di comprendere la ratio decidendi; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbite le ulteriori censure, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado e ha rinviato la causa alla medesima Corte regionale in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità si fonda sull’accertata esistenza di una motivazione apparente, ritenuta insufficiente a soddisfare il minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte lo considera, insieme alle altre norme indicate, parametro della validità della motivazione

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sul vizio di motivazione della sentenza d’appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; una motivazione solo apparente rende nulla la sentenza

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi relativi all’onere della prova

  • art. 99 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel terzo motivo in tema di accertamento e utilizzo di elementi indiziari

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sugli indizi e sulle presunzioni

  • Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232

    utilizzata per definire la motivazione apparente come vizio che rende la sentenza nulla perché non consente di comprendere il percorso logico della decisione

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di comprendere le ragioni della decisione né l’iter logico seguito dal giudice.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che il ragionamento decisorio sia percepibile e verificabile; non è sufficiente un’enunciazione meramente assertiva o incomprensibile.
  • Quando è accolto il motivo che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, le ulteriori censure restano assorbite.
  • Nel processo tributario, la sentenza di merito deve esporre una motivazione idonea a far comprendere il fondamento del rigetto o dell’accoglimento, altrimenti si verifica una violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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