Cassazione Civile, Ordinanza n. 24199/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio finanziario aveva notificato a due ex soci di una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006. Con essi contestava alla società la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dall'assegnazione ai soci di un immobile sociale sito in Sabaudia, rideterminava il reddito d'impresa in aumento e imputava per trasparenza tale reddito agli ex soci ai fini IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: mancata riunione di procedimenti ritenuti connessi; difetto e apparenza di motivazione dell'avviso e delle sentenze di merito; errata determinazione del valore normale dell'immobile sulla base delle sole quotazioni OMI e mancata considerazione di una stima di parte; illegittimità dell'accertamento per mancato previo avvio del contraddittorio/accertamento con adesione; illegittima imputazione del reddito al socio in assenza di accertamento definitivo in capo alla società; omessa motivazione della sentenza di appello sulle censure; omessa pronuncia sulle spese. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla rottamazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite, valorizzando le ragioni della rinuncia, e ha escluso la condanna al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero intimato.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
il maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società cancellata veniva imputato per trasparenza agli ex soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili
art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta necessità di riunione dei giudizi ritenuti connessi
art. 26 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla mancata riunione dei procedimenti
art. 29 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla mancata riunione dei procedimenti
art. 55 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla mancata riunione dei procedimenti
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla mancata riunione dei procedimenti
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per difetto di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per difetto di motivazione
richiamato dal ricorrente per denunciare la motivazione apparente o mancante
richiamato come norma di inquadramento dei motivi di ricorso
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente nella censura sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente nella censura sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla determinazione del valore normale dell'immobile
art. 85 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla determinazione del valore normale dell'immobile
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'avviso sarebbe stato illegittimo per mancata attivazione della procedura di accertamento con adesione
art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per denunciare l'insufficienza della motivazione della sentenza di appello
richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia sulle spese di lite
la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, comporta l'estinzione del processo di cassazione
consente alla Corte di compensare discrezionalmente le spese del giudizio di legittimità in caso di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rituale rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata con le forme e nei termini di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese tra le parti costituite tenendo conto delle ragioni della rinuncia.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non si applica fuori dai casi tassativamente indicati dalla legge, e quindi non può essere richiesto in caso di estinzione del processo per rinuncia.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite le questioni di merito dedotte con il ricorso, che non vengono decise nel merito dalla Corte.
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