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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24199/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio finanziario aveva notificato a due ex soci di una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006. Con essi contestava alla società la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dall'assegnazione ai soci di un immobile sociale sito in Sabaudia, rideterminava il reddito d'impresa in aumento e imputava per trasparenza tale reddito agli ex soci ai fini IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: mancata riunione di procedimenti ritenuti connessi; difetto e apparenza di motivazione dell'avviso e delle sentenze di merito; errata determinazione del valore normale dell'immobile sulla base delle sole quotazioni OMI e mancata considerazione di una stima di parte; illegittimità dell'accertamento per mancato previo avvio del contraddittorio/accertamento con adesione; illegittima imputazione del reddito al socio in assenza di accertamento definitivo in capo alla società; omessa motivazione della sentenza di appello sulle censure; omessa pronuncia sulle spese. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla rottamazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite, valorizzando le ragioni della rinuncia, e ha escluso la condanna al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero intimato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rituale rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata con le forme e nei termini di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese tra le parti costituite tenendo conto delle ragioni della rinuncia.
  • L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non si applica fuori dai casi tassativamente indicati dalla legge, e quindi non può essere richiesto in caso di estinzione del processo per rinuncia.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite le questioni di merito dedotte con il ricorso, che non vengono decise nel merito dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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