Cassazione Civile, Ordinanza n. 14571/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di rettifica della rendita catastale relativo alla cabina di un impianto eolico di proprietà della società contribuente. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della L. 208/2015, la società aveva presentato una nuova rendita; l’Ufficio ne aveva attribuita una diversa e più elevata. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della CTR che aveva confermato la rettifica, deducendo: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice regionale ritenuto corretta una stima della cabina priva di adeguato supporto probatorio; (2) violazione del r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949 per non avere l’Ufficio considerato le caratteristiche proprie della cabina nella determinazione della rendita catastale. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente inammissibili, osservando che la CTR aveva accertato in fatto la correttezza della stima della cabina e che il ricorso mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nella procedura DOCFA, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi e la divergenza riguarda la valutazione tecnica del bene, l’avviso è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; inoltre, per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita può essere determinata mediante stima diretta, anche sulla base della documentazione disponibile, senza che il sopralluogo sia un requisito di legittimità. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che i dati oggettivi non erano stati contestati, aveva escluso la precarietà della cabina e aveva spiegato il criterio seguito per il calcolo della rendita, anche tramite il coefficiente di riduzione legato allo stato attuale dell’unità immobiliare. Poiché il ricorso contestava sostanzialmente l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, esso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, in realtà, mirava a contestare un accertamento di fatto della CTR.
Richiamato dal ricorrente come parametro sull’onere probatorio; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo, poiché la CTR aveva già accertato in fatto gli elementi posti a base della pretesa.
r.d.l. n. 652/1939
Richiamato come disciplina del classamento catastale e della stima diretta per gli immobili speciali/popolari; la Corte ne ha valorizzato la coerenza con la determinazione della rendita della cabina.
d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato quale base del criterio di stima diretta e del coefficiente di riduzione legato allo stato attuale dell’unità immobiliare.
Indicata come base normativa dell’iniziativa della contribuente di presentare una nuova rendita catastale per l’impianto eolico.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19, ai fini della tempestività del ricorso.
Richiamato anch’esso per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
Richiamato nel principio di diritto sulla determinazione del reddito medio ordinario degli immobili a destinazione speciale mediante stima diretta.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato nel principio di diritto sulla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale mediante stima diretta.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per il criterio di calcolo del reddito ordinario e il coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell’unità immobiliare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale tramite procedura DOCFA, quando l’Ufficio non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l’avviso di attribuzione della rendita è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- Se invece l’Ufficio disattende gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente, la motivazione dell’atto deve essere più approfondita e deve rendere comprensibili le differenze riscontrate, anche per delimitare l’oggetto del contenzioso e consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale va determinata mediante stima diretta, potendo l’Amministrazione utilizzare sia il procedimento fondato sul reddito ordinario sia quello basato sul valore del capitale fondiario o sul costo di ricostruzione, tenendo conto del deprezzamento e dello stato attuale del bene.
- Il sopralluogo non costituisce un presupposto necessario di legittimità dell’avviso di classamento: esso è solo uno strumento istruttorio che l’Amministrazione può utilizzare, ma la stima può essere compiuta anche sulla base della documentazione disponibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito: l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito resta insindacabile se logicamente e giuridicamente coerente.
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