Cassazione Civile, Ordinanza n. 22004/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per contributi consortili relativi agli anni 2005 e 2006. La contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario e il ricorso originario era stato accolto dalla CTP. In appello, la CTR aveva rigettato l'appello del consorzio ritenendo maturata una decadenza nella trasmissione dei ruoli al concessionario della riscossione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme sulla riscossione dei contributi consortili e del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che nessuna disciplina applicabile prevedesse la decadenza affermata dalla CTR. La contribuente ha resistito eccependo inoltre il giudicato esterno, poiché un precedente giudizio aveva definitivamente annullato l'avviso di pagamento presupposto alla cartella. La Corte ha rilevato che l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, dipende dal permanere in vita dell'avviso di accertamento e che, essendo quest'ultimo stato definitivamente annullato, la cartella doveva essere annullata anch'essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente e decisivo il fatto che l'avviso di accertamento presupposto alla cartella era stato definitivamente annullato con precedente sentenza tributaria, con conseguente venir meno del titolo che legittimava la riscossione tramite cartella. Ha quindi confermato l'annullamento della cartella e condannato il consorzio ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 L.R. Calabria n. 12/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la riscossione dei contributi consortili; la Corte non ne fonda la decisione.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo valorizza nella motivazione decisoria.
art. 23 L.R. Calabria n. 11/2003
Richiamato dal ricorrente; non utilizzato come base della decisione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla riscossione; la Corte decide invece sul venir meno del titolo presupposto.
artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamati per affermare che l'iscrizione nei ruoli straordinari è misura cautelare e resta legittima solo se legittimo è l'atto impositivo presupposto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come base del rinvio alle norme del codice di rito ordinario e, quindi, all'efficacia immediata delle sentenze tributarie.
Indicato come base normativa dell'efficacia immediata delle sentenze tributarie, sia per il rimborso dell'eccedenza sia per la riscossione frazionata sulla base della sentenza.
Richiamato per affermare l'efficacia immediata delle sentenze di merito, estesa al processo tributario per rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento o altro atto della riscossione che presupponga un avviso di accertamento perde efficacia quando l'atto impositivo presupposto sia annullato dal giudice tributario, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato, perché la legittimità dell'atto esecutivo dipende dal titolo fondante.
- Le sentenze tributarie di merito hanno efficacia immediata: l'amministrazione e il giudice dell'impugnazione devono adeguarsi alla statuizione giudiziale, sia evitando l'iscrizione a ruolo sia, se già avvenuta, disponendo lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, non di mera annullamento: l'esito sul rapporto d'imposta incide direttamente sulla possibilità per l'ente impositore di mantenere o esercitare la pretesa fiscale nel rispetto della decisione resa sul merito dell'imposizione.
- Quando il presupposto impositivo è stato definitivamente annullato in altro giudizio, la cartella che su di esso si fonda deve essere annullata per difetto del titolo legittimante, restando irrilevanti ulteriori profili di decadenza dedotti contro la riscossione.
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