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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21848/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate, ritenendo tardivo il ricorso introduttivo della lite perché il diniego era stato validamente notificato con raccomandata ordinaria presso la sede sociale e, per compiuta giacenza, doveva considerarsi perfezionato il 13 febbraio 2014, mentre il ricorso era stato proposto il 20 gennaio 2018. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che sulla tardività si fosse formato giudicato interno, poiché l'Agenzia non avrebbe specificamente censurato il punto in appello; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi e processuali, contestando la validità della notifica del diniego di rimborso e quindi la decorrenza del termine decadenziale; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, nonché della disciplina della notificazione a mezzo posta e dei principi di tutela del contribuente, sempre in relazione alla pretesa nullità o inefficacia della notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dall'atto di appello dell'Agenzia emergeva chiaramente la devoluzione della questione relativa alla tardività del ricorso introduttivo, con conseguente assenza di giudicato interno e piena potestas iudicandi del giudice d'appello. Ha rigettato anche i motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, rilevando che la CTR aveva accertato in fatto la ritualità della notifica del provvedimento di diniego mediante raccomandata ordinaria presso la sede della società, con avviso di giacenza immesso nella cassetta postale, e che tale accertamento non era sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione delle regole sulla compiuta giacenza e sulla notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi, con conseguente decorrenza del termine per impugnare e tardività del ricorso originario. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno non si forma quando la questione risulta comunque devoluta al giudice di appello attraverso una censura idonea a investire il punto deciso in primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato proposto come vizio processuale, ma è stato respinto perché la decisione di merito sul punto era corretta e non vi era giudicato interno.

  • art. 21, d.lgs. 546/1992

    Il termine per ricorrere decorre dalla rituale notificazione dell'atto impositivo o del diniego impugnato.

  • artt. 138, 139, 140, 145 c.p.c.

    La Corte richiama le regole sulla notificazione alle persone giuridiche e sulle forme sostitutive, ma esclude che nel caso concreto vi fosse invalidità della notifica.

  • art. 60, d.P.R. 600/1973

    È richiamato come disciplina delle notificazioni degli atti tributari, in coordinamento con le altre norme processuali e postali.

  • artt. 8 e 14, l. 890/1982

    Per la notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi si applica il meccanismo della compiuta giacenza, con perfezionamento dopo dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza o dal ritiro anteriore del plico.

  • artt. 20, 24 e 25, D.M. 1 ottobre 2008

    Sono richiamate come norme attuative del servizio postale ordinario rilevanti per la ritualità della notifica.

  • art. 6, comma 1, L. 212/2000

    È evocato a sostegno delle garanzie del contribuente, ma la Corte ritiene applicabile la disciplina notificatoria ordinaria e il meccanismo della giacenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave garantistica, ma non ritenuto ostativo alla ritualità della notifica accertata.

  • art. 153 c.p.c.

    La Corte richiama, per completezza, la possibilità di rimessione in termini ove il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma se dal contenuto dell'atto di appello risulta, anche implicitamente ma in modo chiaro, la contestazione della specifica statuizione resa in primo grado.
  • In tema di notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi, quando il plico non viene recapitato per temporanea assenza del destinatario e risulta regolarmente rilasciato l'avviso di giacenza presso la sede del destinatario, la notificazione si perfeziona secondo la regola della compiuta giacenza e da tale momento decorre il termine per impugnare.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla ritualità concreta della notifica di un atto amministrativo pre-processuale non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità dedotto e consentito.
  • La notifica di un atto impositivo presso la sede di una società, eseguita con le modalità postali previste dalla disciplina speciale, non è nulla per il solo fatto che l'avviso di deposito sia indirizzato alla persona del legale rappresentante anziché alla società, quando l'atto raggiunge comunque lo scopo e non vi è una espressa comminatoria di nullità.
  • La tutela del contribuente rispetto alla notificazione postale degli atti tributari è assicurata dalla disciplina della compiuta giacenza e, in presenza di mancata conoscenza effettiva non imputabile, dall'eventuale rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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