Cassazione Civile, Ordinanza n. 21856/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2011 nei confronti di una società operante nel commercio di materiali ferrosi, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni soggettivamente inesistenti con una società interposta. Secondo l'Ufficio, le indagini della Guardia di Finanza e gli esiti di un procedimento penale avevano evidenziato un sistema di false fatturazioni nella filiera dei metalli ferrosi, con fatture emesse da un soggetto interposto a prezzi maggiorati rispetto al reale venditore, restituzione in contanti di parte delle somme e presenza di una rete organizzata di evasione. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che mancasse la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria; i giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme su accertamento, deducibilità dei costi, IVA e riparto dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse errato nel valutare gli indizi e nel negare rilievo probatorio alle dichiarazioni rese da terzi in sede penale, senza procedere alla valutazione complessiva degli elementi presuntivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la CTR ha sbagliato nel considerare inutilizzabili, ai fini indiziari nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo innanzi al pubblico ministero e nel non valutare unitariamente tutti gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio. Secondo la Cassazione, in presenza di un quadro indiziario idoneo a fondare presuntivamente la pretesa fiscale, incombeva sul contribuente fornire la prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i criteri di valutazione della prova presuntiva e del relativo onere probatorio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.
art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma sulla rettifica/accertamento dei redditi e sulla possibilità di fondare l'accertamento su elementi presuntivi.
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Richiamato per contestare la deducibilità dei costi riferiti a operazioni inesistenti.
artt. 19, 21 e 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in relazione alla disciplina IVA e alla rettifica della detrazione/imponibile in presenza di operazioni inesistenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire la prova, anche presuntiva, e poi il contribuente deve provare il contrario.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per la prova presuntiva e per il metodo di valutazione degli indizi, che devono essere considerati anche nella loro sintesi complessiva.
art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sull'utilizzabilità e valutazione degli elementi probatori nel processo tributario.
artt. 194 ss. c.p.p.
Richiamati dalla CTR per escludere il rilievo delle dichiarazioni rese in sede penale; la Cassazione afferma invece che tali dichiarazioni possono avere valore indiziario nel giudizio tributario.
artt. 54, 56 e 57 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dall'Ufficio a sostegno della pretesa e della corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia IVA.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti; una volta formato un quadro indiziario sufficiente, grava sul contribuente l'onere della prova contraria.
- Il giudice tributario non può limitarsi a isolare e svalutare singoli indizi, ma deve procedere a una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli elementi raccolti, verificando se la loro sintesi sia idonea a fondare la pretesa fiscale.
- Le dichiarazioni rese da terzi nel corso di procedimenti penali o davanti al pubblico ministero non sono automaticamente inutilizzabili nel processo tributario: possono essere apprezzate dal giudice come fonti di conoscenza o indizi, insieme agli altri elementi del fascicolo.
- L'erronea esclusione di un elemento indiziario per una pretesa insuscettibilità probatoria, senza considerare il suo possibile concorso con altri elementi, integra vizio di violazione dei criteri legali di valutazione della prova presuntiva.
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