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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21854/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di forniture di merce rese a favore di un comune. Il tribunale aveva respinto l’opposizione del comune, ma la corte d’appello ha riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la forma scritta ad substantiam del contratto necessario per vincolare la pubblica amministrazione, pur qualificando il rapporto come somministrazione. Le eredi del fornitore hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con il primo hanno censurato la violazione delle norme sulla stipulazione dei contratti con la PA, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova del contratto scritto; con i motivi dal secondo al sesto hanno contestato il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa, deducendo violazione degli artt. 2041, 2697, 2727, 115, 61 e 1226 c.c./c.p.c. e lamentando che il comune si fosse arricchito delle forniture, che il pregiudizio avrebbe potuto essere accertato anche tramite presunzioni o c.t.u., e che l’indennizzo dovesse essere liquidato equitativamente; con il settimo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte d’appello disposto la restituzione delle somme già incassate e hanno anche contestato la coerenza della restituzione rispetto alla statuizione sul maggior danno ex art. 1224 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte d’appello aveva correttamente verificato l’assenza di prova di dichiarazioni scritte idonee a integrare la valida stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione, e la censura mirava solo a sovvertire una valutazione di merito sulla insufficienza della documentazione. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al sesto, perché la corte territoriale aveva accertato in fatto che la documentazione prodotta era inidonea a provare la diminuzione patrimoniale rilevante ai fini dell’azione di arricchimento, essendo rappresentata solo da fatture generiche recanti il prezzo finale della fornitura e non elementi specifici sui costi o sulle perdite patrimoniali; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione. La Corte ha aggiunto che il mancato ingresso della c.t.u. non era censurabile, poiché il giudice di merito può escluderla quando non sia idonea a sopperire al difetto di prova della parte. Il settimo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la domanda restitutoria del comune risultava espressamente proposta e, in ogni caso, è conseguenza fisiologica dell’accoglimento dell’impugnazione; inoltre la statuizione sul maggior danno ex art. 1224 c.c. era priva di autonoma incidenza decisoria. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 17 r.d. n. 2440 del 1923

    per i contratti della pubblica amministrazione può operare l’eccezione della conclusione a distanza mediante scambio di dichiarazioni scritte; in mancanza, resta il requisito della forma scritta ad substantiam.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato in relazione alla formazione del vincolo contrattuale tramite proposta e accettazione scritte.

  • art. 2041 c.c.

    l’indennità per arricchimento senza causa va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’impoverito, escluso il lucro cessante; il presupposto è la mancanza di altro rimedio e la correlazione tra arricchimento e impoverimento.

  • art. 112 c.p.c.

    la restituzione delle somme conseguente alla riforma della sentenza non integra domanda nuova; il giudice deve pronunciarsi sulla domanda restitutoria se proposta.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare l’impoverimento e gli elementi della pretesa indennitaria grava sulla parte che agisce.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che l’apprezzamento di merito sull’inidoneità del materiale probatorio non è censurabile in cassazione.

  • art. 61 c.p.c.

    la c.t.u. non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni non possono essere invocate per colmare un difetto totale di prova dell’impoverimento, quando la documentazione è inidonea.

  • art. 1226 c.c.

    il ricorso all’equità nella liquidazione presuppone comunque una base probatoria sufficiente per stimare il danno o l’indennizzo.

  • art. 1224 c.c.

    il richiamo al maggior danno è stato ritenuto privo di autonoma rilevanza decisoria nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam può risultare anche dallo scambio di dichiarazioni scritte separatamente formate, ma resta necessario un supporto documentale idoneo a dimostrare incontro tra proposta e accettazione scritte.
  • L’azione di arricchimento senza causa richiede la prova concreta della correlazione tra arricchimento del convenuto e impoverimento dell’attore; la parte che agisce deve dimostrare non solo l’avvenuta prestazione, ma anche la propria diminuzione patrimoniale effettiva.
  • Nell’indennità ex art. 2041 c.c. non è dovuto il lucro cessante: la misura dell’attribuzione va contenuta entro la perdita patrimoniale effettivamente subita dall’impoverito.
  • Quando la documentazione prodotta è generica e non consente di ricostruire il pregiudizio patrimoniale, la censura in cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo sostitutivo dell’onere della prova: può essere disposta solo se esistono elementi di base idonei a giustificarne l’espletamento.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata è fisiologica conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione e non integra domanda nuova.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaArricchimento senza causaNesso di causalità

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