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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina da un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, presentata da una fondazione lirico-sinfonica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 367/1996. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la contribuente otteneva inizialmente accoglimento in primo grado, ma la sentenza veniva riformata in appello. In cassazione la fondazione articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente, poiché resa in larga parte per relationem a precedente giurisprudenza; (2) violazione della disciplina dell'IRAP, della legge delega e dell'art. 53 Cost., sostenendo che il richiamo giurisprudenziale sarebbe stato erroneo perché l'IRAP avrebbe natura di imposta sul reddito e quindi l'art. 25 d.lgs. n. 367/1996 avrebbe dovuto operare anche per essa; (3) ulteriore vizio di violazione di legge e di motivazione per non avere la CTR riconosciuto che l'IRAP sarebbe un'imposta sul reddito, con richiamo anche a circolare amministrativa. La contribuente contestava dunque sia la forma della motivazione sia, soprattutto, il presupposto sostanziale della decisione: l'inapplicabilità dell'esenzione prevista per le fondazioni musicali al tributo IRAP.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Quanto al primo, ha affermato che nel processo tributario è ammissibile la motivazione per relationem, purché la sentenza sia autosufficiente e consenta di individuare le ragioni della decisione; nel caso concreto la CTR aveva comunque svolto una propria valutazione del materiale di causa e reso percepibile la ratio decidendi, sicché non ricorreva nullità per motivazione apparente. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che l'IRAP è un'imposta reale sul valore della produzione netta, non un'imposta sul reddito; pertanto l'esenzione prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 367/1996 per i proventi delle fondazioni musicali opera rispetto alle imposte sui redditi, ma non esclude la loro concorrenza alla base imponibile IRAP, anche in ragione della disciplina dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 446/1997 e delle espressamente previste deroghe al principio di corrispondenza con le imposte dirette. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; compensate le spese dei gradi di merito e poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367

    norma di carattere agevolativo che esclude dalle imposte sui redditi i proventi delle fondazioni musicali percepiti nell'esercizio di attività commerciali conformi agli scopi istituzionali o accessorie; non si estende all'IRAP.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per motivazione insufficiente o apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se priva dell'esposizione dei motivi o sorretta da motivazione meramente apparente.

  • art. 118-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione non consenta di individuare la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina IRAP e all'art. 53 Cost.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude il contrasto poiché l'IRAP è imposta reale sul valore della produzione e non sul reddito.

  • art. 143, lett. a), legge delega

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta illegittimità della decisione in tema di IRAP.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. n. 446/1997

    richiamati per contestare la natura e l'ambito dell'IRAP; la Corte li interpreta in coerenza con la natura di imposta reale del tributo.

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    definisce il presupposto dell'IRAP come esercizio abituale di attività autonomamente organizzata o attività svolta da società ed enti.

  • art. 5 d.lgs. n. 446/1997

    stabilisce che la base imponibile IRAP è il valore della produzione netta determinato secondo il metodo della differenza tra componenti positivi e negativi del conto economico.

  • art. 11-bis d.lgs. n. 446/1997

    introduce un principio generale di corrispondenza tra IRAP e imposte sui redditi, ma con deroghe ed eccezioni; in particolare, alcune norme del TUIR non si applicano, con la conseguenza che taluni proventi esenti per le imposte dirette concorrono invece alla base IRAP.

  • art. 58 TUIR

    norma richiamata per spiegare che i proventi esenti dalle imposte sui redditi possono comunque concorrere al valore della produzione netta IRAP per effetto della deroga espressa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è legittima la motivazione per relationem, anche a precedente giurisprudenza non ancora passata in giudicato, purché la sentenza richiami in modo comprensibile i contenuti essenziali della decisione incorporata e consenta di individuare autonomamente la ratio decidendi.
  • La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente o manchi del tutto l'esposizione delle ragioni della decisione; non è sufficiente la sola sinteticità se dal testo emergono gli elementi fattuali e giuridici posti a base del convincimento del giudice.
  • L'IRAP ha natura di imposta reale sul valore della produzione netta e non di imposta sul reddito; pertanto le agevolazioni previste per le imposte dirette non si estendono automaticamente al tributo regionale, salvo specifica previsione normativa.
  • Quando la disciplina IRAP rinvia alle regole delle imposte sui redditi, il rinvio opera solo nei limiti espressamente previsti e incontra deroghe puntuali; di conseguenza, un provento esente dalle imposte dirette può concorrere comunque alla base imponibile IRAP se la norma IRAP lo prevede o non lo esclude.
  • La censura di violazione dell'art. 53 Cost. non può essere accolta se il tributo contestato è costruito dal legislatore come imposta reale su un indice di capacità contributiva diverso dal reddito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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