Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, presentata da una fondazione lirico-sinfonica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 367/1996. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la contribuente otteneva inizialmente accoglimento in primo grado, ma la sentenza veniva riformata in appello. In cassazione la fondazione articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente, poiché resa in larga parte per relationem a precedente giurisprudenza; (2) violazione della disciplina dell'IRAP, della legge delega e dell'art. 53 Cost., sostenendo che il richiamo giurisprudenziale sarebbe stato erroneo perché l'IRAP avrebbe natura di imposta sul reddito e quindi l'art. 25 d.lgs. n. 367/1996 avrebbe dovuto operare anche per essa; (3) ulteriore vizio di violazione di legge e di motivazione per non avere la CTR riconosciuto che l'IRAP sarebbe un'imposta sul reddito, con richiamo anche a circolare amministrativa. La contribuente contestava dunque sia la forma della motivazione sia, soprattutto, il presupposto sostanziale della decisione: l'inapplicabilità dell'esenzione prevista per le fondazioni musicali al tributo IRAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Quanto al primo, ha affermato che nel processo tributario è ammissibile la motivazione per relationem, purché la sentenza sia autosufficiente e consenta di individuare le ragioni della decisione; nel caso concreto la CTR aveva comunque svolto una propria valutazione del materiale di causa e reso percepibile la ratio decidendi, sicché non ricorreva nullità per motivazione apparente. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che l'IRAP è un'imposta reale sul valore della produzione netta, non un'imposta sul reddito; pertanto l'esenzione prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 367/1996 per i proventi delle fondazioni musicali opera rispetto alle imposte sui redditi, ma non esclude la loro concorrenza alla base imponibile IRAP, anche in ragione della disciplina dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 446/1997 e delle espressamente previste deroghe al principio di corrispondenza con le imposte dirette. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; compensate le spese dei gradi di merito e poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367
norma di carattere agevolativo che esclude dalle imposte sui redditi i proventi delle fondazioni musicali percepiti nell'esercizio di attività commerciali conformi agli scopi istituzionali o accessorie; non si estende all'IRAP.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per motivazione insufficiente o apparente.
la sentenza è nulla solo se priva dell'esposizione dei motivi o sorretta da motivazione meramente apparente.
art. 118-bis disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della censura sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione non consenta di individuare la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina IRAP e all'art. 53 Cost.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude il contrasto poiché l'IRAP è imposta reale sul valore della produzione e non sul reddito.
art. 143, lett. a), legge delega
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta illegittimità della decisione in tema di IRAP.
artt. 1 e 3 d.lgs. n. 446/1997
richiamati per contestare la natura e l'ambito dell'IRAP; la Corte li interpreta in coerenza con la natura di imposta reale del tributo.
definisce il presupposto dell'IRAP come esercizio abituale di attività autonomamente organizzata o attività svolta da società ed enti.
stabilisce che la base imponibile IRAP è il valore della produzione netta determinato secondo il metodo della differenza tra componenti positivi e negativi del conto economico.
art. 11-bis d.lgs. n. 446/1997
introduce un principio generale di corrispondenza tra IRAP e imposte sui redditi, ma con deroghe ed eccezioni; in particolare, alcune norme del TUIR non si applicano, con la conseguenza che taluni proventi esenti per le imposte dirette concorrono invece alla base IRAP.
norma richiamata per spiegare che i proventi esenti dalle imposte sui redditi possono comunque concorrere al valore della produzione netta IRAP per effetto della deroga espressa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario è legittima la motivazione per relationem, anche a precedente giurisprudenza non ancora passata in giudicato, purché la sentenza richiami in modo comprensibile i contenuti essenziali della decisione incorporata e consenta di individuare autonomamente la ratio decidendi.
- La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente o manchi del tutto l'esposizione delle ragioni della decisione; non è sufficiente la sola sinteticità se dal testo emergono gli elementi fattuali e giuridici posti a base del convincimento del giudice.
- L'IRAP ha natura di imposta reale sul valore della produzione netta e non di imposta sul reddito; pertanto le agevolazioni previste per le imposte dirette non si estendono automaticamente al tributo regionale, salvo specifica previsione normativa.
- Quando la disciplina IRAP rinvia alle regole delle imposte sui redditi, il rinvio opera solo nei limiti espressamente previsti e incontra deroghe puntuali; di conseguenza, un provento esente dalle imposte dirette può concorrere comunque alla base imponibile IRAP se la norma IRAP lo prevede o non lo esclude.
- La censura di violazione dell'art. 53 Cost. non può essere accolta se il tributo contestato è costruito dal legislatore come imposta reale su un indice di capacità contributiva diverso dal reddito.
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