Cassazione Civile, Ordinanza n. 21851/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché individui, applicando i principi indicati, il soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura privata accreditata aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento della differenza tra la remunerazione scontata corrisposta dal servizio sanitario e quella integrale prevista dal nomenclatore tariffario per prestazioni diagnostiche rese nel quadriennio 2010-2013; in via subordinata aveva chiesto anche un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'asserito depauperamento derivante dalla decurtazione tariffaria. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo irrilevante l'atto regionale di determinazione delle tariffe e concentrandosi sul fatto che le tariffe scontate sarebbero state recepite nelle convenzioni con l'ASL. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 10, D.L. 324/1993 conv. in L. 423/1993 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, perché l'unico soggetto debitore sarebbe la Regione Lazio quale ente incaricato del pagamento; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c. per asserito difetto di integrità del contraddittorio, poiché la Regione Lazio avrebbe dovuto essere evocata come litisconsorte necessario; 3) violazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 e dell'art. 12 preleggi, per avere la Corte territoriale limitato l'applicabilità della norma al triennio 2007-2009, senza estenderla al periodo 2010-2013; 4) violazione dell'art. 3 D.Lgs. 231/2002, perché il ritardo nel pagamento non sarebbe imputabile all'ASL, essendo la liquidazione delle fatture automatizzata e non governabile dall'azienda. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: per la Regione Lazio, alla luce del combinato disposto della normativa statale e regionale richiamata, il soggetto legittimato passivamente va individuato nell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, da desumere dalla disciplina regionale e dagli atti della Giunta; la Corte d'appello aveva invece motivato in modo inconferente e meramente apparente, senza scrutinare tale questione decisiva. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423
nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente
La norma si applica anche dopo la riforma sanitaria e, per individuare il soggetto passivo, occorre verificare quale ente sia stato incaricato del pagamento del corrispettivo secondo la disciplina regionale applicabile.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Richiamato nel motivo subordinato per sostenere la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario.
art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato nel terzo motivo per contestare la limitazione temporale individuata dalla Corte d'appello.
art. 12 preleggi
Richiamato per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica della norma sulle tariffe.
art. 3 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Richiamato nel quarto motivo per escludere la mora e gli interessi per ritardo, in quanto il ritardo sarebbe dipeso da un automatismo non imputabile all'ASL.
Norma del rito sommario con cui il Tribunale aveva definito il primo grado.
Norma richiamata per la decisione di appello resa a trattazione orale.
Norme richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 117 Cost.
Richiamato per affermare che la materia sanitaria è oggetto di potestà legislativa concorrente e che la disciplina regionale rileva nell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2
Richiamato come parte del quadro normativo di regionalizzazione del sistema sanitario e di riparto delle competenze.
L.R. Lazio 16 giugno 1994, n. 18, art. 2, comma 2, lett. c)
La Corte lo utilizza per affermare che la Giunta regionale determina i criteri di finanziamento ed eroga le risorse, con conseguente rilevanza ai fini dell'individuazione dell'ente incaricato del pagamento.
L.R. Lazio 16 giugno 1994, n. 18, artt. 5 e 6
Richiamati per descrivere la pari soggettività giuridica e autonomia finanziaria di ASL e aziende ospedaliere nel sistema regionale laziale.
Richiamata come legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, attuato poi dal D.Lgs. 502/1992.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private convenzionate, la legittimazione passiva va individuata non solo sulla base del rapporto convenzionale, ma anche della disciplina statale e regionale che determina quale ente sia "incaricato del pagamento" del corrispettivo.
- Il combinato disposto della normativa statale e di quella regionale può spostare la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento dall'azienda sanitaria locale alla Regione, quando la legislazione regionale le attribuisca la funzione di finanziamento ed erogazione delle risorse alle strutture del sistema sanitario.
- La motivazione del giudice di merito è meramente apparente quando non affronta la questione giuridica decisiva posta dalla parte, limitandosi a considerazioni inconferenti rispetto al tema della legittimazione passiva.
- In presenza di una specifica disciplina regionale già esaminata in precedenti conformi, il giudice deve verificare concretamente gli atti regionali pertinenti per individuare il soggetto debitore, senza arrestarsi al solo dato formale della convenzione stipulata con l'ASL.
- Le questioni ulteriori restano assorbite quando il ricorso viene accolto per un motivo dirimente che impone la cassazione con rinvio.
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