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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21859/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina i motivi di merito sul leasing e sull'usura, perché dichiara inammissibile il ricorso. Inoltre dichiara inammissibile l'intervento della società incorporante, ritenendo non rispettate le forme necessarie per la costituzione del successore a titolo universale nel giudizio di cassazione. La ricorrente è condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la concedente del leasing immobiliare stipulato il 9 luglio 2004, chiedendo l'accertamento della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., deducendo il superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996 e domandando la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, commissioni, spese e polizze, ovvero la compensazione con quanto ancora dovuto. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi, ma l'ordinanza definisce il giudizio in rito: rileva dapprima l'intervenuta fusione per incorporazione della resistente in altra società, dichiarando inammissibile l'intervento di quest'ultima perché non notificato alla controparte e privo di nuovo mandato; quindi dichiara inammissibile il ricorso per tardività, poiché la sentenza d'appello risultava già notificata alla ricorrente presso il domicilio eletto, con conseguente decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c., termine ormai spirato quando il ricorso fu notificato il 27 febbraio 2018.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    È la norma invocata per sostenere la gratuità del contratto in caso di usura; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è tardivo.

  • legge 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamata quale disciplina del tasso soglia usurario; la Corte non decide sulla sua concreta applicazione al leasing oggetto di causa.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla possibilità di concedere termine per le deduzioni istruttorie e le modifiche/precisazioni della domanda.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione della sentenza d'appello al domicilio eletto, ancorché indirizzata personalmente alla parte, è ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    È il termine breve per proporre impugnazione, ritenuto scaduto prima della notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato in tema di successione processuale conseguente alla fusione societaria, ma escluso come causa di interruzione del giudizio di cassazione.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'interruzione del processo per effetto della fusione intervenuta nel corso del giudizio di cassazione.

  • art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione è qualificata come successione a titolo universale, con prosecuzione nei rapporti giuridici dell'incorporata da parte dell'incorporante.

  • art. 372 c.p.c.

    Le produzioni documentali consentite servono a provare la qualità di successore a titolo universale, ma non bastano a sanare l'assenza di un valido atto di intervento notificato.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per distinguere le memorie di discussione, che non possono sostituire un atto di intervento notificato alla controparte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel medesimo senso dell'art. 378 c.p.c. quanto alle memorie depositabili in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24

    La Corte d'appello aveva valorizzato la disposizione come interpretazione autentica della legge antiusura, ponendo l'accento sulla componente compensativa degli interessi.

  • art. 1384, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per l'idea che gli interessi moratori, per la loro funzione risarcitoria, siano assimilabili alla penale e riducibili giudizialmente.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza d'appello eseguita presso il domicilio eletto della parte, anche se indirizzata personalmente alla parte e non al difensore costituito, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando sia stata consegnata a un soggetto professionalmente qualificato, come un avvocato domiciliatario.
  • Quando il termine breve per impugnare è decorso, il ricorso per cassazione è inammissibile, senza che possano essere esaminati i motivi di merito.
  • La fusione per incorporazione determina successione a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società incorporata, ma nel giudizio di cassazione l'incorporante che intenda partecipare al processo deve costituirsi con atto notificato alla controparte e munirsi di nuovo mandato al difensore.
  • Il semplice deposito in Cancelleria di una nota informativa e della documentazione sulla fusione non è sufficiente a instaurare validamente il contraddittorio sul subentro della società incorporante.
  • Le questioni di merito sull'applicabilità della disciplina antiusura al leasing e sulla qualificazione degli interessi moratori restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLeasingMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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