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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07203/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento ad essi collegate. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo provata la notifica via PEC di tutte le cartelle tranne una, per la quale aveva invece ritenuto insufficiente la prova della notifica a mezzo posta. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella ritenuta non provata fosse comunque richiamata in due intimazioni di pagamento notificate validamente via PEC, con conseguente tardività dell’impugnazione. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e, in subordine, illegittimità della notifica PEC delle cartelle da indirizzo del mittente non iscritto nei pubblici registri. La Corte, però, non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando d’ufficio l’originaria inammissibilità del ricorso della contribuente per difetto di interesse ad agire: l’impugnazione dell’estratto di ruolo era stata proposta senza dimostrare uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio sia della sentenza impugnata sia di quella di primo grado, con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente e compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto la soluzione processuale fondata sul difetto originario di interesse ad agire della contribuente nell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, per effetto travolgente, anche la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Le doglianze dell’Agenzia e della società contribuente non sono state esaminate nel merito. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso dell’agente della riscossione; non viene però esaminato nel merito, perché la Corte decide la causa sulla base del difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso dell’agente della riscossione; la Corte non si pronuncia sul punto per la declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso della contribuente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma violata in relazione alla nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la notifica via PEC delle cartelle.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    Richiamato nel ricorso incidentale sul tema della validità della notifica via PEC.

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato nel ricorso incidentale per censurare il sistema di notifica telematica.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la notifica PEC.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la cassazione senza rinvio, una volta rilevata l’inammissibilità originaria della domanda.

  • art. 363 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla decisione delle Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "tipizzazione dell’interesse ad agire"

    È la norma decisiva: seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé interesse ad agire contro l’estratto di ruolo; l’interesse è quindi configurabile solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio nei casi tipizzati.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Indicato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, integrando interesse ad agire.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Indicato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, integrando interesse ad agire.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18.1.2008, n. 40

    Richiamato come norma collegata alle verifiche dei pagamenti della pubblica amministrazione che possono fondare interesse ad agire.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, che non può presumersi in via astratta ma va allegato e provato nei casi tipizzati dalla disciplina sopravvenuta.
  • L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 ha natura di norma che incide sulla pronuncia e si applica ai processi pendenti, configurando in modo dinamico l’interesse ad agire fino al momento della decisione.
  • Se manca la prova dello specifico pregiudizio richiesto dalla legge, la domanda proposta contro l’estratto di ruolo è originariamente inammissibile e il giudice deve dichiararlo anche d’ufficio.
  • Nel giudizio tributario non è consentita un’azione meramente astratta di accertamento negativo della pretesa fiscale quando difetti una concreta condizione dell’azione quale l’interesse ad agire.
  • Quando la causa è stata proposta senza una condizione dell’azione, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio, con travolgimento anche della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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