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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07133/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista ha chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la presunta irragionevole durata di un complesso di procedimenti collegati alla domanda di distrazione delle spese proposta nel giudizio presupposto. Ha sostenuto che, pur non essendo stato parte della causa di cognizione promossa nell'interesse del cliente, la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. avrebbe introdotto un autonomo procedimento nel quale egli era parte e titolare di un diritto proprio; inoltre ha dedotto che, alla luce della giurisprudenza sulle fasi cognitiva ed esecutiva, il procedimento doveva essere considerato unitariamente fino all'effettivo soddisfacimento del credito, che nella specie sarebbe ancora mancante. Ha anche invocato l'art. 6 CEDU e precedenti di legittimità e di legittimità costituzionale/Sezioni Unite per sostenere che il ritardo nella fase di ottemperanza gli avrebbe arrecato un pregiudizio indennizzabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sotto tutti i profili: l'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma, ma è atto incidentale e accessorio del giudizio principale; l'avvocato antistatario non assume, per ciò solo, la qualità di parte ai fini dell'equa riparazione per la durata della fase di cognizione; i principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati dalle Sezioni Unite per il credito indennitario Pinto non sono applicabili al credito per spese di lite distratte; inoltre il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente né specificamente contestato l'accertamento della Corte d'appello secondo cui il giudizio di ottemperanza non aveva superato la durata ragionevole. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    viene richiamato solo come base della difesa personale dell'avvocato; non muta la natura accessoria dell'istanza di distrazione

  • art. 93 c.p.c.

    la domanda di distrazione delle spese non è una domanda autonoma in senso proprio, ma un'istanza incidentale e accessoria che sollecita il potere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere le spese

  • artt. 93 – 100 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere omessa pronuncia e travisamento della domanda; la Corte esclude la fondatezza della censura

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre omessa decisione sul thema decidendum; la Corte ritiene infondata la doglianza

  • art. 1 bis L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3; la Corte non ravvisa violazione perché il ricorrente non era parte della fase di cognizione e la fase esecutiva non superava la durata ragionevole

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    la Corte ribadisce che il diritto all'equa riparazione presuppone che il soggetto lamenti la durata irragionevole del proprio processo

  • art. 6, par. 1, CEDU

    il diritto alla ragionevole durata riguarda il "suo" processo, non un processo altrui al quale si sia interessati senza esserne parte in senso stretto

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese processuali ha natura meramente incidentale e accessoria: non instaura un autonomo giudizio, non ha fondamento in un rapporto sostanziale distinto dalla domanda principale e non attribuisce al difensore antistatario la qualità di parte del processo ai fini dell'equa riparazione per la sua durata.
  • Il diritto all'indennizzo per violazione del termine ragionevole postula che il richiedente sia parte del processo di cui lamenta la durata; l'interesse economico del difensore al pagamento delle spese non basta, di per sé, a trasformarlo in soggetto legittimato a chiedere l'equa riparazione per la fase di cognizione in cui è intervenuta la sola domanda di distrazione.
  • L'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva, affermata in materia di equa riparazione per il credito indennitario Pinto, non è automaticamente estensibile ai crediti per spese di lite distratte: tale principio opera solo quando il processo presupposto abbia ad oggetto, a sua volta, un credito indennitario nei confronti dello Stato.
  • Chi deduce l'irragionevole durata della fase esecutiva per il soddisfacimento di un credito professionale deve allegare specificamente gli elementi che rendano concreta la lesione, inclusa l'eventuale incapienza del debitore originario o l'impossibilità di agire utilmente nei suoi confronti; in mancanza, la doglianza resta priva di adeguato supporto fattuale.
  • Se il giudice di merito accerta che la fase esecutiva o di ottemperanza non ha superato la soglia di durata ragionevole e tale accertamento non è specificamente censurato con riferimenti al concreto svolgimento del procedimento, la censura in cassazione è destinata a essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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