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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07130/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una professionista per il pagamento del compenso relativo a opere di restauro pittorico e decorazione eseguite per una villa, oltre ad ulteriori prestazioni professionali dedotte come convenute nel disciplinare di incarico. La società destinataria dell'ingiunzione propose opposizione sostenendo di avere già corrisposto integralmente quanto pattuito e negando l'esistenza di opere ulteriori non previste nel disciplinare. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello confermò, ritenendo provata mediante testi l'esecuzione di prestazioni extra disciplinare e la loro compatibilità con una modifica verbale del contratto, ammissibile ai sensi dell'art. 2723 c.c., e valorizzando altresì l'avvenuta accettazione delle opere senza contestazioni. In cassazione la società dedusse: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte attribuito libero apprezzamento a documenti aventi valore di prova legale e per non avere correttamente valutato disciplinare, fatture e corrispondenza; 2) falsa applicazione dell'art. 2722 c.c. per non avere escluso l'anteriorità o contemporaneità del patto aggiunto rispetto al documento scritto; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 2723 c.c. per avere ritenuto verosimile un patto aggiunto successivo nonostante il contenuto delle testimonianze; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva argomentato anche sull'accettazione delle opere ex art. 2226 c.c., tema che secondo la ricorrente non era stato devoluto in opposizione, essendo stata contestata soltanto l'integrale avvenuta corresponsione del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le scritture private non disconosciute fanno prova della provenienza della dichiarazione ma non vincolano il giudice sul contenuto, che può essere liberamente valutato insieme agli altri elementi; inoltre le fatture successive al contratto documentano solo le prestazioni eseguite e non escludono la prova di patti sottostanti anche per testimoni. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, in tema di limiti alla prova testimoniale, la parte che abbia eccepito l'inammissibilità deve anche dedurre tempestivamente la nullità della prova poi assunta, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, nella prima difesa utile; la ricorrente non ha specificamente allegato di averlo fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di interesse, poiché il riferimento all'accettazione delle opere era solo argomento aggiuntivo e la ratio decidendi principale restava la prova dell'esecuzione di prestazioni extra disciplinare, già confermata dal rigetto delle altre censure. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di disponibilità delle prove; la censura mirava in realtà alla valutazione del contenuto probatorio dei documenti e delle testimonianze.

  • art. 116 c.p.c.

    Le scritture private non disconosciute hanno efficacia vincolata solo quanto alla provenienza, non quanto al contenuto, che il giudice può apprezzare liberamente in concorso con le altre prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro invocato per la dedotta falsa applicazione di norme sostanziali, ma le relative doglianze sono state respinte o ritenute inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro invocato per le censure di violazione processuale, ma il motivo relativo all'accettazione delle opere è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 2722 c.c.

    È stata richiamata la regola sull'inammissibilità della prova testimoniale diretta a provare patti anteriori o contemporanei contrari al contenuto di un documento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di corretta deduzione della nullità.

  • art. 2723 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile la prova testimoniale di patti aggiunti o modificativi successivi, reputati verosimili in base alla qualità delle parti e alle circostanze del contratto.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata non disconosciuta fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, ma non impedisce al giudice di valutarne liberamente il contenuto.

  • art. 2226 c.c.

    L'accettazione delle opere è stata menzionata dalla Corte territoriale come argomento ulteriore per escludere responsabilità della professionista, ma non costituiva autonoma ratio decisiva scrutinata nel merito di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché il richiamo all'accettazione delle opere era solo una motivazione accessoria e non la base esclusiva della decisione.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Per le nullità relative occorre eccepire la nullità nella prima difesa utile dopo l'assunzione della prova; altrimenti la nullità si sana.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato in relazione all'accettazione dell'opera e all'esclusione di responsabilità della professionista.

Massime di principio

  • Le scritture private non disconosciute fanno piena prova della provenienza, ma il loro contenuto non è sottratto alla libera valutazione del giudice, che può leggerle insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • Le fatture emesse dopo la conclusione del contratto hanno valore documentale limitato alle prestazioni eseguite e non escludono la prova di patti sottostanti o aggiuntivi, anche mediante testimoni, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • Quando si contesta l'ammissibilità della prova testimoniale per violazione dei limiti legali, la parte deve non solo eccepire l'inammissibilità, ma anche dedurre tempestivamente la nullità della prova assunta nella prima difesa utile; in difetto, la nullità relativa si sana.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse se censura un argomento non decisivo della motivazione, quando la sentenza si fonda su una distinta e autonoma ratio decidendi non specificamente attaccata.
  • Ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale su patti aggiunti o modificativi, la valutazione di verosimiglianza può essere compiuta dal giudice di merito in relazione alle circostanze del rapporto e alla qualità delle parti, purché la critica in cassazione si confronti con l'effettiva ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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