Cassazione Civile, Ordinanza n. 07132/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di regolarizzazione di due aperture prospicienti il fondo altrui, accolta dal Tribunale e confermata in appello. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e 901 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato le aperture come "luci". Secondo i ricorrenti, in realtà le aperture avevano le caratteristiche della "veduta", perché consentivano comunque una visuale agevole sul fondo vicino; la presenza di una grata non sarebbe stata sufficiente a escludere la prospectio, che essi ritenevano non necessaria come requisito autonomo rispetto alla inspectio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui la veduta richiede, oltre alla inspectio, anche la prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo vicino; un'apertura munita di inferriata che impedisca tale visione mobile e globale va qualificata come luce. Ha inoltre ribadito che la qualificazione dell'apertura dipende dalle sue caratteristiche oggettive, mentre è irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità perseguita. La Corte ha ritenuto il motivo non superabile alla luce di un orientamento già consolidato e ha quindi applicato l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Norma richiamata per la distinzione tra luci e vedute nelle aperture sul fondo vicino.
Norma richiamata per la disciplina delle luci e la loro regolarizzazione.
Invocato dai ricorrenti come parametro della censura sulla valutazione delle prove e dei fatti accertati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di un orientamento consolidato contrario alle censure svolte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra veduta e luce, ciò che rileva è la conformazione oggettiva dell'apertura: la veduta presuppone non solo la inspectio, ma anche la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare il fondo vicino in modo mobile e globale.
- Un'apertura munita di inferriata o grata che impedisca la prospectio non può essere qualificata come veduta, anche se consenta una qualche visuale o un guardo non agevole sul fondo vicino; in tal caso si tratta di luce.
- Nella qualificazione di un'apertura sul fondo altrui è irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità perseguita, dovendosi decidere sulla base delle caratteristiche oggettive dell'opera.
- Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07130/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07131/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07133/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07134/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07135/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →