Cassazione Civile, Ordinanza n. 07134/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che nel giudizio presupposto aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore quale difensore antistatario, ha domandato l'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di quel contenzioso e del successivo giudizio di ottemperanza volto a ottenere il pagamento delle spese distratte. In sede di merito la domanda era stata dichiarata inammissibile per la fase di cognizione, perché il richiedente non era parte di quei giudizi, e rigettata per la fase esecutiva, ritenuta di durata non eccedente la soglia di ragionevolezza. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione degli artt. 93, 96, 100 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di distrazione avrebbe introdotto un autonomo procedimento nel quale egli era parte; violazione della L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU; omesso rispetto dei principi di Cass. Sez. Un. n. 19883/2019 e della successiva giurisprudenza sulla considerazione unitaria di fase cognitiva ed esecutiva; erroneità del mancato riconoscimento della ragionevole durata del procedimento di ottemperanza, che egli assumeva ancora pendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che l'istanza di distrazione delle spese non introduca una nuova domanda autonoma e non attribuisca al difensore antistatario la qualità di parte del giudizio di cognizione, trattandosi di pretesa accessoria e incidentale, che non consente di invocare l'equa riparazione per la durata di quel segmento processuale. Ha poi escluso l'applicabilità dei principi elaborati dalle Sezioni Unite sul giudizio unitario cognizione-esecuzione nei casi di equa riparazione, osservando che quei principi riguardano l'esecuzione di un credito indennitario Pinto e non il recupero di spese di lite distratte. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente né aveva specificamente censurato l'accertamento della Corte territoriale secondo cui il giudizio di ottemperanza, l'unico nel quale egli era parte, non aveva superato la durata ragionevole; il pagamento, peraltro, era stato subordinato dal giudice amministrativo a specifiche condizioni di garanzia e cauzione non contestate in cassazione.
Norme richiamate
Consente al difensore la difesa personale, ma non trasforma automaticamente la pretesa accessoria alla distrazione delle spese in un autonomo diritto processuale a far valere l'irragionevole durata del giudizio principale.
L'istanza di distrazione delle spese è un potere accessorio del giudice sul regime delle spese, non una domanda autonoma introduttiva di un distinto giudizio.
La legittimazione ad agire per l'equa riparazione richiede la qualità di parte del processo presupposto, qualità che non spetta al difensore nel giudizio di cognizione in cui sia stato solo antistatario.
La censura di omessa pronuncia è stata disattesa perché il giudice di merito ha deciso sulle domande effettivamente dedotte, qualificando correttamente la posizione del ricorrente.
Richiamato come base della domanda di equa riparazione, ma ritenuto non applicabile alla fase di cognizione nella quale il ricorrente non era parte.
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
La tutela Pinto presuppone che la durata irragionevole riguardi un processo di cui il richiedente sia parte; nel caso concreto tale requisito mancava per la fase cognitiva.
art. 6, par. 1, CEDU
Il diritto al processo in tempi ragionevoli tutela il "suo" processo della persona che è parte della controversia, non un procedimento altrui cui si sia solo interessati per riflessi interni.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e incidentale: non introduce un nuovo giudizio e non attribuisce al difensore antistatario la qualità di parte del processo di cognizione.
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il richiedente deve essere stato parte del procedimento presupposto; la mera titolarità di un interesse riflesso o la richiesta di distrazione non bastano.
- I principi sul processo unitario tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in materia Pinto si applicano al credito indennitario nei confronti dello Stato e non sono automaticamente estensibili al recupero di spese di lite distratte.
- Per lamentare l'irragionevole durata della fase esecutiva volta al pagamento di spese distratte, è necessario allegare specificamente il pregiudizio effettivo, inclusa l'eventuale incapienza del debitore principale e l'impossibilità di soddisfarsi direttamente sul cliente.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di fatto e con la ratio decidendi del giudice di merito; la mera riproposizione di una diversa qualificazione del rapporto processuale non è sufficiente a scalfire la decisione.
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