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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione negatoria servitutis proposta per ottenere l'accertamento che sul fondo di proprietà della ricorrente non gravasse alcuna servitù di scolo di acque meteoriche. I convenuti sostenevano, invece, che la servitù fosse stata volontariamente costituita tramite la convenzione di lottizzazione e le successive varianti, sottoscritte anche dalla proprietaria del fondo, e che comunque lo scolo esistesse da molti anni. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che dagli atti convenzionali e dai relativi elaborati tecnici emergesse in modo inequivoco il consenso alla costituzione della servitù sul mappale indicato e, in via rafforzativa, che il passaggio fosse preesistente da oltre vent'anni. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 1058 e 1063 c.c. per l'asserita assenza di espressa costituzione della servitù e mancanza di formale indicazione del fondo servente; omesso esame di fatti decisivi, perché la corte territoriale avrebbe trascurato pattuizioni che prevedevano lo scarico su altre particelle e una nota comunale; omesso esame e erronea valorizzazione dell'usucapione, ritenuta senza una specifica pronuncia di accertamento e sulla base di una tubatura in disuso; violazione dell'art. 913 c.c. per avere la sentenza considerato naturale un deflusso che, secondo la ricorrente, dipendeva invece da opere realizzate dalla lottizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata: la servitù prediale può costituirsi per atto scritto anche senza formule sacramentali, purché la volontà di imporre un peso su un fondo altrui emerga inequivocamente dall'atto e dai suoi allegati espressamente richiamati e sottoscritti. Ha inoltre osservato che il richiamo al mappale nel progetto allegato e nelle convenzioni, sottoscritte dalla proprietaria, integrava valido consenso alla costituzione della servitù; in via ulteriore, la Corte territoriale aveva rilevato una preesistenza del tubo di scarico tale da far ritenere anche un acquisto per usucapione, ma questo rilievo non era decisivo. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a denunciare omessi esami di fatti storici in presenza di doppia conforme e introducevano questioni nuove di fatto non scrutinabili in sede di legittimità; inoltre l'eventuale usucapione non era decisiva, essendo la servitù già stata ritenuta costituita per titolo negoziale. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché sotto la veste della violazione di legge chiedeva in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sul carattere naturale o artificiale del deflusso delle acque, questione non più rivedibile in cassazione e comunque non decisiva rispetto al titolo convenzionale di costituzione della servitù. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La servitù prediale può essere validamente costituita per atto scritto anche senza formule rituali, purché dalla convenzione e dai documenti ad essa allegati e richiamati emerga in modo inequivoco la volontà di imporre un peso su un fondo determinato a vantaggio di un altro fondo.
  • Gli allegati tecnici espressamente richiamati e sottoscritti come parte integrante della convenzione possono essere utilizzati per identificare il fondo servente e per ricavare il consenso alla costituzione della servitù.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze tecniche di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme, salvo i limiti previsti dalla disciplina applicabile, e non può essere usato per introdurre nuove questioni fattuali o indagini non svolte nei gradi di merito.
  • Quando il giudice di merito ha accertato la costituzione della servitù per titolo negoziale, eventuali argomenti ulteriori sull'usucapione o sul deflusso naturale delle acque non assumono carattere decisivo ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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