Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione negatoria servitutis proposta per ottenere l'accertamento che sul fondo di proprietà della ricorrente non gravasse alcuna servitù di scolo di acque meteoriche. I convenuti sostenevano, invece, che la servitù fosse stata volontariamente costituita tramite la convenzione di lottizzazione e le successive varianti, sottoscritte anche dalla proprietaria del fondo, e che comunque lo scolo esistesse da molti anni. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che dagli atti convenzionali e dai relativi elaborati tecnici emergesse in modo inequivoco il consenso alla costituzione della servitù sul mappale indicato e, in via rafforzativa, che il passaggio fosse preesistente da oltre vent'anni. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 1058 e 1063 c.c. per l'asserita assenza di espressa costituzione della servitù e mancanza di formale indicazione del fondo servente; omesso esame di fatti decisivi, perché la corte territoriale avrebbe trascurato pattuizioni che prevedevano lo scarico su altre particelle e una nota comunale; omesso esame e erronea valorizzazione dell'usucapione, ritenuta senza una specifica pronuncia di accertamento e sulla base di una tubatura in disuso; violazione dell'art. 913 c.c. per avere la sentenza considerato naturale un deflusso che, secondo la ricorrente, dipendeva invece da opere realizzate dalla lottizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata: la servitù prediale può costituirsi per atto scritto anche senza formule sacramentali, purché la volontà di imporre un peso su un fondo altrui emerga inequivocamente dall'atto e dai suoi allegati espressamente richiamati e sottoscritti. Ha inoltre osservato che il richiamo al mappale nel progetto allegato e nelle convenzioni, sottoscritte dalla proprietaria, integrava valido consenso alla costituzione della servitù; in via ulteriore, la Corte territoriale aveva rilevato una preesistenza del tubo di scarico tale da far ritenere anche un acquisto per usucapione, ma questo rilievo non era decisivo. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a denunciare omessi esami di fatti storici in presenza di doppia conforme e introducevano questioni nuove di fatto non scrutinabili in sede di legittimità; inoltre l'eventuale usucapione non era decisiva, essendo la servitù già stata ritenuta costituita per titolo negoziale. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché sotto la veste della violazione di legge chiedeva in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sul carattere naturale o artificiale del deflusso delle acque, questione non più rivedibile in cassazione e comunque non decisiva rispetto al titolo convenzionale di costituzione della servitù. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è utilizzabile per denunciare violazioni o false applicazioni di legge, ma non per ottenere una rivalutazione dei fatti di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa o comunque limitata nei casi di doppia conforme
richiamato quale norma sulla costituzione volontaria delle servitù prediali, che richiede atto scritto e volontà inequivoca
richiamato in relazione all'individuazione del contenuto e dell'oggetto della servitù
richiamato per il principio del naturale deflusso delle acque, ma la sua applicazione è stata ritenuta non decisiva rispetto alla servitù convenzionale
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione di diritto è già risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata
il mero richiamo alle conclusioni non equivale alla proposizione di un ricorso incidentale; occorre la specifica articolazione di motivi
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme nei giudizi di merito introdotti nel regime applicabile
art. 54, secondo comma, d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012
individua l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme e sulla preclusione del vizio motivazionale
richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie
richiamato con riferimento al sub-procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La servitù prediale può essere validamente costituita per atto scritto anche senza formule rituali, purché dalla convenzione e dai documenti ad essa allegati e richiamati emerga in modo inequivoco la volontà di imporre un peso su un fondo determinato a vantaggio di un altro fondo.
- Gli allegati tecnici espressamente richiamati e sottoscritti come parte integrante della convenzione possono essere utilizzati per identificare il fondo servente e per ricavare il consenso alla costituzione della servitù.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze tecniche di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme, salvo i limiti previsti dalla disciplina applicabile, e non può essere usato per introdurre nuove questioni fattuali o indagini non svolte nei gradi di merito.
- Quando il giudice di merito ha accertato la costituzione della servitù per titolo negoziale, eventuali argomenti ulteriori sull'usucapione o sul deflusso naturale delle acque non assumono carattere decisivo ai fini della decisione.
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