Cassazione Civile, Ordinanza n. 30454/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava IRES e IRAP di una società e recuperava a tassazione tre distinte voci: una quota del trattamento di fine mandato degli amministratori ritenuta parzialmente indeducibile, costi per provvigioni considerati non di competenza e un ulteriore importo ai fini IRAP. In primo grado il ricorso della società veniva accolto solo in parte: annullamento delle prime due riprese e conferma della terza; la società accettava il capo sfavorevole, mentre l'Ufficio appellava solo sulle prime due riprese e otteneva rigetto in appello. In cassazione l'Agenzia censurava la decisione per violazione delle norme fiscali e civilistiche richiamate, sostenendo l'erronea negazione dell'equiparazione, ai fini della deduzione, tra trattamento di fine mandato e indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. Nel frattempo la società aveva chiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, versando il 5% del valore della controversia, ma l'Ufficio aveva negato la definizione ritenendo che, per la presenza di una soccombenza parziale nei gradi di merito, dovesse applicarsi il regime del comma 2-bis e non quello del comma 2-ter, con versamento del 15% e non del 5%. La società impugnava il diniego sostenendone l'illegittimità e la correttezza delle somme pagate.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, affermando che, ai fini dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, la soccombenza nei gradi di merito va valutata solo con riferimento alla ripresa ancora sub iudice. Poiché nel giudizio di cassazione era rimasta controversa soltanto la prima ripresa fiscale, e su questa l'Amministrazione era risultata soccombente in entrambi i gradi di merito, trovava applicazione il comma 2-ter con versamento del 5% del valore della lite. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio, ritenendo perfezionata la definizione agevolata. Non risultano spese poste a carico per il giudizio di legittimità relativo alla lite definita; le spese del procedimento di impugnazione del diniego seguono invece la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia. La Cassazione non ha esaminato nel merito il ricorso principale dell'Agenzia contro la sentenza tributaria, perché l'estinzione del giudizio ha assorbito tale esame.
Norme richiamate
commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 6, 8 e 13
La definibilità della lite e la misura dovuta vanno determinate con riguardo alla sola controversia ancora pendente in cassazione; se la ripresa ancora sub judice ha visto l'Amministrazione soccombente in entrambi i gradi di merito, si applica il comma 2-ter con pagamento del 5% del valore della controversia.
Richiamati nel motivo dell'Agenzia per contestare la decisione di merito sulla deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori.
Richiamati nel motivo dell'Agenzia per sostenere l'equiparabilità del trattamento di fine mandato all'indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti ai fini fiscali.
nel testo compare un refuso con "115 e 115"
Richiamati nel motivo dell'Agenzia come norme sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicato come base per il regime delle spese nel processo tributario in combinazione con la disciplina della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cassazione, il valore della controversia e la percentuale dovuta devono essere individuati solo con riferimento alla parte dell'atto impositivo che resta effettivamente sub iudice, escludendo i capi coperti da giudicato interno o comunque non più contestati.
- La soccombenza richiesta per applicare le percentuali previste dall'art. 6 d.l. n. 119/2018 va valutata in relazione alla singola ripresa ancora controversa e non all'atto impositivo nel suo complesso quando questo comprenda più autonome riprese fiscali.
- Se la lite pendente in cassazione riguarda una sola ripresa e l'Amministrazione è risultata soccombente in entrambi i gradi di merito su quella specifica ripresa, il contribuente può definire la controversia versando il 5% del valore della lite ai sensi del comma 2-ter.
- La formazione del giudicato interno su una delle riprese fiscali comporta la sua estraneità all'oggetto del giudizio pendente e impedisce che essa incida sul calcolo della percentuale dovuta per la definizione agevolata.
- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata nei termini previsti; la cessazione della materia del contendere presuppone invece l'integrale pagamento del debito rateizzato.
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