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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30446/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEG, IVA e ILOR relativo all’anno 1996, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa con metodo induttivo e contestato omessa fatturazione di operazioni imponibili. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto la domanda della contribuente ritenendo illegittimo il metodo seguito dall’Ufficio per il calcolo della percentuale di ricarico, perché fondato su un campione di prodotti disomogenei e su una media aritmetica semplice che non teneva conto delle differenze tra i singoli beni. L’Agenzia, in cassazione, ha dedotto: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo e dell’uso della media semplice su prodotti comunque omogenei; 2) omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. del fatto che i soci avevano redditi esigui e i versamenti alla società sarebbero stati in realtà corrispettivi di vendite non contabilizzate; 3) violazione dei principi del processo tributario di impugnazione-merito, lamentando che la CTR avrebbe dovuto eventualmente rideterminare i ricavi e non annullare integralmente l’avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto, congruamente motivato e non censurato nei limiti consentiti, sulla disomogeneità del campione di merci e sull’inidoneità della media semplice; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una valutazione e, comunque, la decisività non era dimostrata; il terzo motivo è stato respinto perché, una volta ritenuto illegittimo il criterio di accertamento e non provata la pretesa evasione, l’annullamento dell’avviso era conseguenza логica e giuridica corretta. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Consente l’accertamento analitico-induttivo, ma la presunzione di maggiori ricavi richiede elementi gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente un criterio di ricarico basato su campione disomogeneo e media semplice quando il dato non sia attendibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la pretesa fiscale deve essere sorretta da elementi probatori idonei a fondare la ricostruzione dei ricavi non dichiarati.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in difetto, l’accertamento induttivo non regge.

  • art. 12 l. 212/2000

    Richiamato dalla contribuente come parametro di legittimità della verifica protratta oltre il termine di legge; dalla decisione di merito emerge che la doglianza era stata dedotta, ma la Cassazione non vi ha fondato la propria decisione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro del motivo per violazione di legge; la Corte ha escluso la sussistenza della violazione denunciata dall’Ufficio.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato per la dedotta violazione del processo tributario di impugnazione-merito; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di censurare insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • d.lgs. 546/1992, artt. 1 e 2 e seguenti

    Richiamati dall’Ufficio per sostenere la natura di giudizio di impugnazione-merito del processo tributario; la Corte ha rilevato che tale natura non impone una rideterminazione officiosa se mancano criteri e prova sufficienti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non applicato in concreto perché l’Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo dei ricavi, la presunzione di maggiori vendite non dichiarate può fondarsi su percentuali di ricarico solo se il campione di beni è omogeneo e il metodo di calcolo è attendibile; quando i prodotti presentano ricarichi sensibilmente diversi, la media semplice è inidonea e l’accertamento può essere annullato.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più consentito dolersi della mera insufficienza o illogicità della motivazione, né riproporre apprezzamenti di merito.
  • Perché un fatto sia decisivo ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicarne il contenuto storico e dimostrarne la concreta idoneità a condurre a una decisione diversa; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l’annullamento integrale dell’avviso è corretto quando l’Ufficio non provi i presupposti della pretesa e il giudice non disponga di elementi sufficienti per una rideterminazione attendibile del maggior imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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