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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02935/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita proposta per un impianto eolico, includendo tra i componenti rilevanti anche la torre in acciaio del generatore. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell’atto; in appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso e qualificando la torre come costruzione stabilmente ancorata al suolo, quindi da computare nella rendita. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto undici motivi, tra cui: violazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015 per avere incluso la torre nel valore catastale nonostante l’esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo; omessa pronuncia, omessa o apparente motivazione, omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme catastali sul concetto di unità immobiliare e della disciplina sulla motivazione dell’avviso. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la torre dell’aerogeneratore rientra nella componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo e deve essere esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita catastale; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, salvo l’ottavo, giudicato inammissibile per difetto di specificità sulla riproposizione in appello di una questione assorbita in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbiti i motivi dal secondo al settimo e dal nono all’undicesimo, e ha dichiarato inammissibile l’ottavo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché ridetermini la rendita catastale dell’impianto eolico escludendo il valore delle torri ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per le censure di omessa pronuncia e di motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma di stabilità 2016 esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse al suolo o alla costruzione; ciò che rileva è la funzione produttiva, non la mera stabilità fisica o l’ancoraggio al suolo.

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    È richiamato per la nozione di immobili urbani come fabbricati e costruzioni stabili.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    Definisce l’unità immobiliare come entità dotata di autonomia funzionale e reddituale; il Collegio lo richiama per distinguere le costruzioni rilevanti ai fini catastali.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che aveva incluso, nel regime previgente, le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato come conferma del rinvio alle istruzioni tecniche dell’Agenzia del territorio in tema di rendita catastale per le unità speciali.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario impone la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte o assorbite; la mancata riproposizione comporta rinuncia.

  • art. 346 c.p.c.

    È evocato in parallelo all’art. 56 d.lgs. 546/1992 per il principio di riproposizione delle questioni assorbite o non esaminate.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per l’ordine di trattazione delle questioni.

  • art. 28, secondo comma, d.P.R. 1142 del 1949

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che, in ipotesi, si sarebbe potuto incidere solo sul valore della componente torre.

  • art. 7, comma 1, l. 212/2000

    È invocato per la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza tributaria.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo l’art. 1, comma 21, l. 208/2015, devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente ancorati al suolo o strutturalmente connessi alla costruzione.
  • Il criterio decisivo non è la mera consistenza fisica o la stabile infissione del bene, ma la sua funzione rispetto al processo produttivo: se la componente è strumentale alla produzione, essa è irrilevante ai fini catastali.
  • Un elemento strutturalmente connesso al suolo può comunque essere espunto dalla rendita catastale quando, per la sua specifica funzionalità produttiva, non apporti un’autonoma utilità reddituale al fabbricato al di fuori dell’impianto produttivo.
  • Nel processo tributario, le questioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in difetto, si intendono rinunciate e non possono essere utilmente dedotte in cassazione.
  • La censura di omessa pronuncia o motivazione richiede specificità e confronto con il contenuto degli atti processuali rilevanti; il ricorrente deve dare conto della riproposizione della questione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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