Cassazione Civile, Ordinanza n. 02797/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione IVA indebitamente detratta per l’uso di fatture soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera per l’anno 2011, nonché IVA, IRES e IRAP per l’anno 2012 in relazione a fatture ritenute oggettivamente inesistenti, incluse una fattura per cessioni di merci e una fattura per fittizi costi di consulenze commerciali. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo per alcune riprese relative a un diverso fornitore, mentre aveva confermato le riprese riferite alla prima società cartiera e alla fattura per consulenze. In appello la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato quello della società, ritenendo la natura di cartiera della seconda società sulla base di indizi raccolti in verifica e reputando irrilevante la regolarità formale delle scritture contabili. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per difetto assoluto di motivazione, perché la CTR aveva respinto l’appello della contribuente senza esaminare le censure relative ai rapporti con la prima società e alla fattura per consulenze; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR aveva attribuito rilievo all’inattività del vettore senza considerare la pretesa non contestazione della sua operatività; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato la ritrattazione delle dichiarazioni del titolare della società fornitrice e l’esistenza di una sentenza tributaria che, per annualità diverse, aveva ritenuto regolari alcune fatture. Nella memoria la ricorrente ha inoltre invocato l’assoluzione penale del legale rappresentante per i medesimi fatti, ritenendola rilevante nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata: la CTR aveva fondato il rigetto dell’appello della contribuente su argomentazioni riferite alla sola altra società cartiera e alla nullità della sentenza di primo grado, senza affrontare le specifiche censure concernenti i rapporti con la società Co.Ra Polimeri s.r.l. e la fattura per consulenze commerciali, che costituivano l’oggetto effettivo dell’appello della contribuente in relazione alle riprese residue. La Corte ha invece dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che il secondo censurava in realtà la mancata applicazione del principio di non contestazione e non un omesso esame di fatto storico decisivo, oltre a difettare di autosufficienza; il terzo mirava a valorizzare elementi istruttori o valutativi non decisivi, tra cui una ritrattazione successiva e una pronuncia relativa ad annualità diverse. Quanto alla memoria sull’assoluzione penale, la Corte ha escluso ogni automatica efficacia nel giudizio tributario, sia perché la formula assolutoria era "perché il fatto non costituisce reato", sia perché nel processo tributario la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice, che deve valutare autonomamente il materiale probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di appello anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione o per errori processuali assimilati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non ricomprende la mera critica alla valutazione delle prove o la violazione del principio di non contestazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiede una motivazione della sentenza tributaria idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione sufficiente e non apparente, tale da consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
Il principio di non contestazione può essere fatto valere come error in procedendo; nel processo tributario, però, l’Amministrazione non è gravata da un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impositivo.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario opera il limite alla prova testimoniale, ma sono ammesse presunzioni semplici e il giudice deve valutare autonomamente il materiale probatorio.
Il giudice tributario deve apprezzare liberamente le prove e confrontare gli esiti del processo penale con gli altri elementi acquisiti nel giudizio tributario.
Richiamato solo come oggetto dell’imputazione penale del legale rappresentante, poi assolto con formula incompatibile con l’efficacia vincolante invocata nel giudizio tributario.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte ne esclude l’applicabilità alla fattispecie perché limita l’efficacia di giudicato nel tributario alle assoluzioni dibattimentali irrevocabili per insussistenza del fatto o mancata commissione del fatto da parte dell’imputato.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è viziata da motivazione apparente quando la decisione di rigetto non affronta le censure effettivamente proposte dall’appellante e si fonda su ragioni riferite ad altre questioni o ad altri rapporti contestati.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per denunciare la violazione del principio di non contestazione o per sollecitare una diversa lettura delle prove.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione delle allegazioni processuali rilevanti e delle difese avversarie trascritte nel ricorso, al fine di consentire il controllo di ammissibilità.
- Nel processo tributario, la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione non comporta un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già esposto nell’atto impositivo.
- L’assoluzione penale non produce automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario: il giudice tributario deve comunque valutare autonomamente il complessivo materiale probatorio, potendo anche valorizzare presunzioni semplici e circostanze diverse da quelle considerate nel processo penale.
- L’efficacia di giudicato nel tributario delle sentenze penali assolutorie è circoscritta, nei limiti normativi richiamati, alle ipotesi espressamente previste e alle formule assolutorie tipizzate, non essendo estensibile a formule diverse come "perché il fatto non costituisce reato".
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