Cassazione Civile, Ordinanza n. 02795/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
La vicenda origina da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società in accomandita semplice per l’anno d’imposta 2008. L’Ufficio emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP, contestando maggiori ricavi non dichiarati e costi ritenuti indeducibili; emetteva inoltre avvisi IRPEF verso i due soci per i maggiori redditi di partecipazione. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti, ma la CTR riformava la decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia. In cassazione la società e i soci articolavano otto motivi identici o coordinati: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, sostenendo la nullità dell’accertamento almeno per l’IVA; 2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo puro, assumendo che non potesse fondarsi su una sola irregolarità contabile; 3) e 4) omesso esame di fatti decisivi relativi ai rapporti finanziari con i soci e alla congruità rispetto agli studi di settore; 5) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR, per la deducibilità degli interessi passivi relativi al finanziamento concesso ai soci per l’acquisto dell’immobile; 6) e 7) omesso esame di ulteriori fatti decisivi sulla composizione del finanziamento e sulla variazione in aumento dichiarata; 8) richiesta di applicazione del favor rei in tema sanzionatorio. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per IRAP e IRPEF, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio nella fase amministrativa e, per l’IVA, mancava la prova di resistenza, ma ha accolto il secondo motivo ritenendo illegittimo l’uso dell’accertamento induttivo puro in presenza di una sola difformità contabile non idonea, da sola, a rendere inattendibile l’intera contabilità; ha quindi assorbito i motivi 3 e 4. Ha poi accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo, affermando che gli interessi passivi non sono soggetti a un giudizio di inerenza diretto ai singoli ricavi, ma devono essere correlati all’attività d’impresa nel suo complesso, e che la CTR aveva erroneamente negato la deducibilità sulla base di argomenti non corretti; l’ottavo motivo è rimasto assorbito. La sentenza di appello è stata dunque cassata con rinvio per i capi accolti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo; ha accolto il secondo motivo sull’illegittimo ricorso all’accertamento induttivo puro; ha assorbito il terzo e il quarto; ha accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo in tema di deducibilità degli interessi passivi; ha dichiarato assorbito l’ottavo motivo sul favor rei. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti, con rinvio al giudice di merito per il riesame conforme ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni opera nelle ipotesi previste dalla norma, cioè in presenza di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applica all’accertamento cd. a tavolino.
Richiamato come parametro generale del contraddittorio e della partecipazione procedimentale, ma non ritenuto idoneo a fondare un obbligo generalizzato nel caso concreto.
artt. 24 e 97 Cost.
Invocati dai ricorrenti a sostegno del contraddittorio e delle garanzie difensive, ma non ritenuti decisivi per estendere l’obbligo in assenza di previsione normativa.
art. 41 CDFUE
Per i tributi armonizzati la Corte richiama il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento pregiudizievole.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo puro solo quando le irregolarità contabili siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso.
art. 55, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA consente il ricorso al metodo induttivo puro alle stesse condizioni di grave inattendibilità complessiva della contabilità.
Gli interessi passivi non sono soggetti alla regola generale di inerenza dei componenti negativi riferita ad attività o beni da cui derivano ricavi; restano però correlati all’attività dell’impresa nel suo complesso e non a un singolo ricavo.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato nel motivo sull’applicazione del favor rei in materia sanzionatoria, ma il motivo è stato assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni di avvisi di accertamento tributario, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per i tributi non armonizzati se non previsto da una specifica norma; per i tributi armonizzati opera invece un obbligo generale, ma il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere.
- L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente e non agli accertamenti a tavolino.
- L’accertamento induttivo puro è legittimo solo quando le irregolarità contabili siano tali da compromettere l’attendibilità complessiva delle scritture; una singola incongruenza, pur grave, non basta di per sé se non rivela un quadro di inattendibilità generale.
- In tema di reddito d’impresa, gli interessi passivi non richiedono una correlazione diretta con uno specifico ricavo o bene produttivo, ma devono pur sempre riferirsi all’attività dell’impresa nel suo complesso; la loro deducibilità non può essere esclusa solo perché l’operazione finanziata è ritenuta antieconomica, salvo che emerga un uso elusivo o abusivo dello schema negoziale.
- Quando il giudice di merito fonda la ripresa fiscale sull’asserita inattendibilità del bilancio, deve spiegare in modo specifico perché le irregolarità riscontrate rendano inattendibile l’intera contabilità e non una sola posta contabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02796/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02797/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02798/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02799/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02800/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02801/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →