Cassazione Civile, Ordinanza n. 02800/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento integrativo IVA per l’anno d’imposta 2013, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da presunte cartiere. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo provata sia l’inesistenza soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza della società di partecipare a una frode IVA, valorizzando la struttura meramente cartolare dei fornitori, la loro estraneità al settore economico della contribuente, l’assenza di adeguata organizzazione imprenditoriale e alcuni indizi di partecipazione al meccanismo fraudolento. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su fatti non risultanti dagli atti, in particolare su un’ammissione relativa ai trasporti e su uno schema del meccanismo fraudolento non emergenti dal giudizio. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere di provare l’inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza della contribuente, e che gli indizi valorizzati fossero privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; sosteneva inoltre di avere effettuato controlli sui fornitori tramite visure camerali e documenti identificativi. Con il terzo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella congruità dei prezzi praticati dai fornitori rispetto al mercato. Nella memoria la ricorrente richiamava altresì l’assoluzione irrevocabile del legale rappresentante in sede penale per i fatti connessi, sostenendo che ciò dovesse incidere sul giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. In particolare, ha affermato che la doglianza sull’art. 115 c.p.c. non era decisiva perché la CTR aveva comunque fondato la decisione su elementi indiziari effettivamente acquisiti e conosciuti dalla contribuente; che la censura sugli artt. 2697 e 2729 c.c. mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e che i criteri di riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti erano stati correttamente applicati: spetta all’Amministrazione provare, anche per presunzioni, che il soggetto fatturante era diverso dall’effettivo cedente/prestatore e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettività del rapporto o la propria incolpevole ignoranza. La Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della CTR, della mancanza di struttura dei fornitori, della loro estraneità al settore e della modalità operativa del sistema fraudolento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la congruità del prezzo non era decisiva, una volta accertata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, potendo al più costituire un ulteriore indice di frode. La Corte ha infine escluso che l’assoluzione penale del legale rappresentante producesse automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario, richiamando l’autonomia tra giudizio penale e tributario e precisando che la nuova disciplina dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 non era applicabile al caso. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
obbligo del giudice di fondare la decisione sulle prove fornite dalle parti
La Corte ribadisce che la censura è infondata quando la decisione di merito risulti comunque fondata su elementi probatori acquisiti; non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare l’inesistenza soggettiva e la consapevolezza del contribuente; se assolve tale onere, il contribuente deve dimostrare l’effettività dell’operazione o la propria inconsapevolezza dell’evasione.
La prova presuntiva è correttamente utilizzabile per dimostrare la natura fittizia del fornitore e la consapevolezza del contribuente, purché gli indizi siano valutati secondo gravità, precisione e concordanza; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto mascherata da violazione di legge; resta ammissibile solo la censura sulla corretta applicazione in astratto e in concreto della norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è rilevante solo per un fatto decisivo; un elemento come la congruità del prezzo non è decisivo quando sia già stata accertata l’inesistenza soggettiva dell’operazione.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte ne esclude l’applicabilità al caso, osservando che la norma attribuisce efficacia di giudicato nel tributario solo alle assoluzioni penali per fatto insussistente o non commesso dall’imputato.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario sono ammesse anche presunzioni semplici, sicché la sentenza penale non può avere automatica autorità di cosa giudicata.
Il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio complessivo, senza recepire acriticamente l’esito del processo penale.
Richiamato solo come reato fiscale oggetto del parallelo procedimento penale, senza effetti automatici sul giudizio tributario.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, dimostrando indizi idonei a far ritenere che il soggetto indicato in fattura non sia il reale cedente o prestatore.
- Per superare la contestazione, il contribuente non basta che dimostri la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti: deve provare l’effettività del rapporto con il soggetto fatturante oppure la propria inconsapevolezza dell’inserimento dell’operazione in una frode, secondo la diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La consapevolezza richiesta al contribuente non coincide con la prova della partecipazione all’accordo fraudolento: è sufficiente che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza rapportata alla propria professionalità, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la congruità del prezzo di acquisto non è di regola fatto decisivo ai fini dell’an della pretesa, potendo al più costituire un ulteriore indice sintomatico del meccanismo fraudolento.
- Nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente giudicato, perché i due giudizi sono autonomi e il processo tributario ammette anche prove presuntive; il giudice deve sempre compiere una valutazione autonoma del complessivo materiale probatorio.
- L’eventuale assoluzione penale del legale rappresentante non basta, da sola, a travolgere l’accertamento fiscale, se la consapevolezza della società desumibile dagli elementi acquisiti nel giudizio tributario è fondata su un diverso e autonomo compendio indiziario.
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