Cassazione Civile, Ordinanza n. 02799/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate, a seguito di PVC della Guardia di Finanza, aveva contestato a una società operante nel commercio di materiale plastico l'utilizzo, per l'anno d'imposta 2013, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società ritenute cartiere nell'ambito di una frode carosello comunitaria, recuperando IVA indebitamente detratta e irrogando sanzioni; aveva inoltre recuperato costi relativi a presunte consulenze commerciali fatturate da altra società per difetto di inerenza. I giudici di merito avevano respinto sia il ricorso introduttivo sia l'appello della contribuente, ritenendo provata la frode e la mancata dimostrazione dell'effettività delle consulenze. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso perché la CTR aveva valorizzato un elemento, il ritrovamento di due agende presso una terza società, asseritamente non indicato nell'atto impositivo; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere ritenuto provate, sulla base di presunzioni asseritamente insufficienti, sia la fittizietà soggettiva dei fornitori sia la consapevolezza della contribuente della frode; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione della congruità dei prezzi rispetto al mercato; 4) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR in tema di inerenza, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la deducibilità dei costi di consulenza sulla base della sola mancanza di prova delle concrete prestazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la censura confonde il contenuto motivazionale dell'atto con la successiva valutazione probatoria del giudice; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, ribadendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione la prova presuntiva della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del cessionario, mentre sul contribuente incombe la prova contraria della propria buona fede e dell'effettività dell'operazione, prova che non può essere assolta con mere visure camerali o regolarità formale; ha rigettato il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e comunque non decisivo il tema del prezzo inferiore a quello di mercato, che è solo un possibile indice ulteriore di frode; ha dichiarato inammissibile e infondato il quarto motivo, rilevando che la deducibilità dei costi richiede effettività e prova concreta delle prestazioni di consulenza, non essendo sufficiente la sola produzione di contratto e fatture. La Corte ha inoltre escluso rilevanza automatica alla sentenza penale assolutoria allegata in memoria, poiché l'assoluzione era per 'il fatto non costituisce reato' e, in ogni caso, nel giudizio tributario opera l'autonomia del giudizio e la valutazione complessiva del materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato come norma sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte precisa che la contestazione sull'uso in giudizio di ulteriori elementi probatori non incide di per sé sulla motivazione dell'atto impugnato
richiamato in tema di motivazione degli atti tributari
la ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti impone all'Amministrazione di provare la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode, e al contribuente la prova della propria buona fede e dell'effettività dell'operazione
la prova per presunzioni è rimessa al giudice di merito, che deve verificare gravità, precisione e concordanza degli indizi; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ne delimita l'ambito, escludendo il riesame del fatto sotto forma di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o nullità della sentenza
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato per il contenuto della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie
la deducibilità dei costi richiede effettività, inerenza e prova concreta della prestazione resa
richiamato per il precedente penale allegato; la Corte precisa che l'assoluzione con formula diversa da 'perché il fatto non sussiste' o 'perché l'imputato non lo ha commesso' non produce l'effetto preclusivo invocato
norma penale richiamata in relazione all'imputazione oggetto del giudizio penale allegato
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per ribadire che nel processo tributario sono ammesse presunzioni semplici e non opera automaticamente il giudicato penale
il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito agli atti
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione
richiamato con riferimento alla limitata efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario, applicabile solo in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso
Massime di principio
- Nelle controversie relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti circa la fittizietà del fornitore, senza necessità di individuare il soggetto effettivamente interposto.
- Per provare la consapevolezza del contribuente in una frode IVA non è richiesta la dimostrazione della partecipazione all'accordo criminoso; è sufficiente che emerga che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza esigibile dall'operatore professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario idoneo, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la legittima provenienza del bene o del servizio e la propria buona fede; non bastano la regolarità formale delle scritture, i pagamenti tracciati o le sole visure camerali.
- La verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 c.c. è attività riservata al giudice di merito e non può essere trasformata in sede di legittimità in una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il prezzo di acquisto in linea con il mercato non esclude di per sé la frode in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, perché il vantaggio economico può già consistere nel risparmio d'imposta realizzato a monte.
- Ai fini della deducibilità dei costi, il contribuente deve provare l'effettività della prestazione e le concrete modalità di esecuzione del servizio; la sola esibizione del contratto e delle fatture non è sufficiente se mancano elementi fattuali sulla reale esecuzione.
- Nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile non esplica automaticamente efficacia vincolante, dovendo il giudice tributario valutare autonomamente l'intero compendio probatorio; l'efficacia preclusiva è limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge.
- La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto il percorso argomentativo o sia tale da impedire il controllo sulla decisione; se la sentenza espone ragioni intellegibili e logicamente collegate alle questioni devolute, il vizio non sussiste.
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