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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02796/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2010 e 2011, con i quali l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi e IVA relativi a operazioni commerciali con due soggetti terzi ritenute inesistenti, disconoscendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA. In primo grado la società otteneva un accoglimento solo parziale: venivano annullate le riprese relative alle operazioni asseritamente oggettivamente inesistenti, ma veniva confermata l’indetraibilità/deducibilità negativa dei costi per consulenze commerciali e finanziarie per difetto di inerenza. In appello la CTR rigettava sia l’appello dell’Ufficio sia quello incidentale della società, ribadendo l’indeducibilità dei costi per consulenza commerciale, commissioni per intermediazione finanziaria e consulenza finanziaria, ritenendoli privi di inerenza, genericamente forfetari, inverosimili nelle loro modalità di quantificazione e, per le consulenze finanziarie, non giustificati anche alla luce della stretta interconnessione soggettiva tra i soggetti coinvolti. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR per avere la CTR escluso l’inerenza dei costi di consulenza finanziaria, commerciale e procacciamento d’affari, sostenendo che fossero funzionali al circuito produttivo e che la quantificazione a forfait fosse irrilevante; (2) violazione del medesimo art. 109, comma 5, TUIR per avere escluso l’inerenza dei costi per consulenze finanziarie rese dalla controllante alla controllata; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando omessa esposizione delle ragioni di diritto della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo infondato perché la motivazione della sentenza di appello era ampia, intellegibile e sufficiente a rendere comprensibile l’iter argomentativo, quindi non meramente apparente né inferiore al minimo costituzionale. Ha poi esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, dichiarandoli inammissibili e comunque rigettandoli: le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di appello in tema di inerenza, quantificazione dei costi e giustificazione economica delle prestazioni. La Corte ha ritenuto che la società non avesse adeguatamente contestato quei fatti secondo i corretti parametri del vizio motivazionale, né avesse dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo. In conclusione il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)

    Per la deducibilità dei costi è necessario il requisito dell’inerenza; la sua esclusione, quando fondata su accertamenti di fatto circa la natura, la giustificazione e la congruità delle spese, non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La violazione di legge non può essere usata per censurare una valutazione di fatto del giudice di merito sulla inerenza e sulla congruità dei costi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La doglianza di nullità per motivazione apparente è infondata se la sentenza espone un percorso argomentativo intellegibile e controllabile.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come norma asseritamente violata, ma la Corte esclude che vi sia omessa pronuncia o carenza di motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La motivazione della sentenza di merito è considerata sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; tale requisito è soddisfatto nel caso concreto.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della CTR supera il livello minimo costituzionale richiesto.

  • art. 348 cod. proc. civ.

    Richiamato per evidenziare, in via incidentale, l’ulteriore profilo di inammissibilità per doppia conforme, applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deducibilità dei costi d’impresa richiede la prova dell’inerenza; quando il giudice di merito esclude tale requisito sulla base di elementi fattuali, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La doglianza di motivazione apparente è infondata se la sentenza impugnata espone, in modo comprensibile e logicamente coerente, le ragioni poste a base della decisione, consentendo il controllo in sede di impugnazione.
  • Le censure formalmente qualificate come violazione di legge, ma in realtà dirette a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la ricostruzione dei fatti, sono inammissibili in cassazione.
  • Per denunciare efficacemente un vizio motivazionale non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio: occorre individuare l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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