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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02798/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel commercio di materiale plastico, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che ipotizzava la partecipazione a una frode carosello comunitaria tramite fatture soggettivamente inesistenti emesse da società ritenute cartiere per gli anni d’imposta 2011 e 2012, con recupero dell’IVA indebitamente detratta e applicazione delle sanzioni; nel secondo avviso venivano inoltre disconosciuti, ai fini IVA, IRES e IRAP, costi per consulenze commerciali ritenuti non inerenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme emergenziali sul rito tributario da Covid-19 e del diritto di difesa, perché la CTR aveva deciso in camera di consiglio nonostante l’istanza di discussione pubblica/da remoto, senza disporre la trattazione da remoto né i termini per la trattazione scritta, ritenendo erroneamente che il deposito di memorie implicasse rinuncia alla discussione; 2) nullità per motivazione apparente sulla consapevolezza della partecipazione al meccanismo fraudolento; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, sostenendo che la CTR avesse valorizzato un elemento (il rinvenimento di agende presso terzo soggetto) mai indicato negli avvisi e introdotto solo in giudizio; 4) violazione della disciplina dell’inerenza dei costi, con riferimento alle fatture per consulenze emesse da altra società collegata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d’appello per violazione del diritto di difesa e delle regole processuali emergenziali sul contenzioso tributario. Ha stabilito che, in presenza di istanza di trattazione da remoto, la CTR non poteva decidere in camera di consiglio senza adottare un provvedimento che desse conto dell’impossibilità tecnica/organizzativa del collegamento e senza attivare la trattazione scritta con i termini previsti. Ha inoltre osservato che il deposito di memorie ex artt. 61 e 32 d.lgs. 546/1992 non equivale a rinuncia implicita alla richiesta di discussione pubblica/da remoto. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per nuovo esame in pubblica udienza e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, se una parte chiede la discussione pubblica o da remoto nel periodo emergenziale, il giudice non può decidere direttamente in camera di consiglio senza verificare e formalizzare l’eventuale impossibilità tecnica/organizzativa del collegamento.
  • La mancata concessione della discussione da remoto o, in alternativa, della trattazione scritta con termini per memorie e repliche determina nullità processuale per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • Il deposito di memorie illustrative o conclusionali non vale, di per sé, come rinuncia implicita alla richiesta di udienza pubblica o trattazione da remoto.
  • Quando una nullità processuale assorbe il vizio della decisione, i motivi di ricorso che attengono al merito restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
  • In tema di giudizio tributario, la tutela del contraddittorio nella fase decisoria è un presidio essenziale del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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