Cassazione Civile, Ordinanza n. 02798/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel commercio di materiale plastico, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che ipotizzava la partecipazione a una frode carosello comunitaria tramite fatture soggettivamente inesistenti emesse da società ritenute cartiere per gli anni d’imposta 2011 e 2012, con recupero dell’IVA indebitamente detratta e applicazione delle sanzioni; nel secondo avviso venivano inoltre disconosciuti, ai fini IVA, IRES e IRAP, costi per consulenze commerciali ritenuti non inerenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme emergenziali sul rito tributario da Covid-19 e del diritto di difesa, perché la CTR aveva deciso in camera di consiglio nonostante l’istanza di discussione pubblica/da remoto, senza disporre la trattazione da remoto né i termini per la trattazione scritta, ritenendo erroneamente che il deposito di memorie implicasse rinuncia alla discussione; 2) nullità per motivazione apparente sulla consapevolezza della partecipazione al meccanismo fraudolento; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, sostenendo che la CTR avesse valorizzato un elemento (il rinvenimento di agende presso terzo soggetto) mai indicato negli avvisi e introdotto solo in giudizio; 4) violazione della disciplina dell’inerenza dei costi, con riferimento alle fatture per consulenze emesse da altra società collegata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d’appello per violazione del diritto di difesa e delle regole processuali emergenziali sul contenzioso tributario. Ha stabilito che, in presenza di istanza di trattazione da remoto, la CTR non poteva decidere in camera di consiglio senza adottare un provvedimento che desse conto dell’impossibilità tecnica/organizzativa del collegamento e senza attivare la trattazione scritta con i termini previsti. Ha inoltre osservato che il deposito di memorie ex artt. 61 e 32 d.lgs. 546/1992 non equivale a rinuncia implicita alla richiesta di discussione pubblica/da remoto. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per nuovo esame in pubblica udienza e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per errori processuali può essere fatta valere con ricorso per cassazione.
art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. con modif. in L. n. 176/2020
Nel periodo emergenziale il processo tributario poteva svolgersi da remoto su istanza di parte; in mancanza, doveva procedersi alla trattazione scritta con termini per memorie e repliche se il collegamento non fosse stato possibile.
Richiamato a sostegno della tutela del diritto di difesa del contribuente.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati come parametri costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio.
Richiamato nel controricorso in relazione ai rimedi avverso la mancata trattazione da remoto.
artt. 61 e 32 d.lgs. n. 546/1992
Il deposito di memorie ai sensi di tali norme non comporta rinuncia implicita alla richiesta di discussione pubblica o da remoto.
La trattazione in camera di consiglio in luogo dell’udienza richiesta da una parte integra nullità per violazione del diritto di difesa.
Richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo in tema di sufficienza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo sull’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento.
Richiamato nel terzo motivo sull’obbligo di motivazione degli atti tributari.
Richiamato nel quarto motivo in tema di deducibilità/inerenza dei costi.
Citiato come reato contestato nel parallelo giudizio penale, conclusosi con assoluzione irrevocabile della persona fisica, dato però non decisivo per la cassazione qui definita.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, se una parte chiede la discussione pubblica o da remoto nel periodo emergenziale, il giudice non può decidere direttamente in camera di consiglio senza verificare e formalizzare l’eventuale impossibilità tecnica/organizzativa del collegamento.
- La mancata concessione della discussione da remoto o, in alternativa, della trattazione scritta con termini per memorie e repliche determina nullità processuale per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Il deposito di memorie illustrative o conclusionali non vale, di per sé, come rinuncia implicita alla richiesta di udienza pubblica o trattazione da remoto.
- Quando una nullità processuale assorbe il vizio della decisione, i motivi di ricorso che attengono al merito restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
- In tema di giudizio tributario, la tutela del contraddittorio nella fase decisoria è un presidio essenziale del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
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