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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11685 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 15 del 7 dicembre 2011, depositata il 15 febbraio 2012, che aveva accolto l’appello del Comune e ripristinato l’avviso di accertamento ICI. L’avviso, notificato il 29 aprile 2008, riguardava il recupero della maggiore ICI per il 2006, oltre interessi e sanzioni, calcolata sulla rendita catastale risultante dalla procedura Docfa, attribuita e notificata nel 2000. La società ha contestato: 1) l’insufficiente motivazione sulla ritualità della notifica della rendita, sostenendo che la firma illeggibile sull’avviso di ricevimento non fosse del destinatario; 2) l’omesso esame della mancata indicazione nell’avviso del responsabile del procedimento e dell’autorità cui chiedere il riesame in autotutela; 3) la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, perché il Comune aveva dedotto la definitività della rendita e l’irrilevanza, per esso, della prova della notifica; 4) l’omesso esame della decadenza del Comune dal potere di accertamento, prospettata con riferimento a un avviso per il 2003 notificato il 5 maggio 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la censura riguardava una questione di diritto, non un fatto, e la notifica diretta per posta è stata ritenuta valida perché il plico era stato consegnato all’indirizzo indicato nella Docfa e l’avviso di ricevimento recava una firma, benché illeggibile; l’attestazione postale, assistita da fede privilegiata, non era stata contestata con querela di falso. Il secondo motivo è inammissibile: l’omessa pronuncia doveva essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e il ricorso non riportava adeguatamente gli atti necessari a dimostrare che la questione fosse stata proposta. Il terzo motivo è infondato: le deduzioni del Comune sulla definitività della rendita e sulla notifica erano mere difese e contestazioni delle censure della contribuente, non nuove eccezioni vietate in appello. Anche il quarto motivo è inammissibile per difetti di autosufficienza e per essere stato formulato come violazione di legge o vizio motivazionale, anziché come omessa pronuncia; la Corte ha comunque osservato che, per l’ICI 2003, operava il termine triennale, scadente il 31 dicembre 2006, e che la disciplina transitoria della legge n. 296/2006 si applicava anche ai rapporti d’imposta pendenti. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: 3.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    Ed a ragione, poichè la L. n. 342 del 2000 non prescrive particolari modalità al riguardo, ed in caso di notifica (diretta) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico all'indicato domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'agente postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento postale (cfr. D.P.R. n. 655 del 1982 ratione temporis applicabile risalendo la notifica al 2000).

    Per la notifica della rendita catastale effettuata direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente la consegna del plico al domicilio indicato per il destinatario e la sottoscrizione della persona individuata come legittimata alla ricezione, secondo le regole del servizio postale applicabili al momento della notifica.

  • D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, Regolamento postale

    Ed a ragione, poichè la L. n. 342 del 2000 non prescrive particolari modalità al riguardo, ed in caso di notifica (diretta) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico all'indicato domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'agente postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento postale (cfr. D.P.R. n. 655 del 1982 ratione temporis applicabile risalendo la notifica al 2000).

    Per la notifica del 2000, la consegna della raccomandata e le formalità a carico dell’agente postale sono regolate dal regolamento postale allora vigente; la firma sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento è sufficiente secondo tale disciplina.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, come modificato dalla legge n. 146 del 1998, art. 20

    Questa Corte, infatti, ha precisato che "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598/2010); in tal caso, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c. , ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria " (Cass. n. 270/2012).

    Quando l’ufficio finanziario sceglie la notifica diretta per posta, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le formalità previste dalla legge n. 890/1982 per la notificazione a mezzo posta; la validità della consegna a persona diversa dal destinatario va valutata secondo il regolamento postale.

  • Codice civile, art. 2700

    Ne consegue che l'attestazione dell'ufficiale postale, in quanto assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. , stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non può essere diversamente superata e nella fattispecie in esame manca la proposizione della querela di falso, per cui la sentenza impugnata resiste alla censura della società contribuente.

    L’avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa prova privilegiata delle attestazioni dell’ufficiale postale; per contestarne efficacemente la veridicità occorre la querela di falso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 e 6

    La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , nn. 3 o 5, anzichè dell'art. 360 c.p.c. , n. 4, in relazione all'art. 112 stesso codice, il ricorso è inammissibile.

    L’omessa decisione su un motivo d’appello va denunciata come error in procedendo ai sensi del n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; dedurla come violazione di legge o vizio motivazionale rende il motivo inammissibile. I motivi di ricorso devono inoltre contenere gli elementi necessari a consentire la verifica della censura.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, concerne il vizio della sentenza che riguarda la motivazione "in fatto" e non anche quella "in diritto", perchè quest'ultima può essere emendata ed integrata dalla Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , ove ritenuta manchevole.

    Il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, riguarda l’accertamento in fatto, non l’argomentazione giuridica: quest’ultima può essere corretta o integrata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , nn. 3 o 5, anzichè dell'art. 360 c.p.c. , n. 4, in relazione all'art. 112 stesso codice, il ricorso è inammissibile.

    L’omessa pronuncia su una censura devoluta al giudice d’appello costituisce un vizio processuale da far valere con il motivo appropriato, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, divieto che, com'è noto, "concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, ma che non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili".

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non le mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa tributaria e delle censure del contribuente. Il Comune poteva quindi dedurre in appello la definitività della rendita e contestare le doglianze sulla notifica.

  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2

    In ogni caso, per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (nel testo vigente sino al 2006), il potere impositivo dell'Ente locale era soggetto a termine di decadenza triennale (con riferimento alla fattispecie in esame, da esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stato eseguito il versamento d'imposta, pacificamente avvenuto per l'anno 2003, secondo l'importo dovuto dalla contribuente sulla base della rendita catastale proposta con la Docfa) e che scadeva, quindi, il 31/12/2006, ma la regola di decorrenza del termine decadenziale (portato a tre anni) dalla definitività dell'accertamento, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 ("Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"), è stato dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti al momento di entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 171 medesima disposizione.

    Nel regime applicabile all’ICI, il potere impositivo era soggetto a un termine triennale, che nel caso dell’imposta 2003 scadeva il 31 dicembre 2006. La Corte richiama inoltre l’applicazione ai rapporti pendenti della disciplina successiva sui termini, secondo la norma transitoria della legge n. 296/2006.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 162, 163 e 171

    E' stato, in proposito, affermato da questa Corte che "In tema di ICI, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 che ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 11 e 12 nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo, si applica - secondo quanto indicato dalla norma transitoria contenuta nel comma 171 medesimo art. 1 cit. - anche a quei casi in cui sia già intervenuta la notifica dell'accertamento o del ruolo ed il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della citata legge".

    La disciplina dei termini introdotta dalla legge n. 296/2006 si applica, per espressa disposizione transitoria, anche ai rapporti d’imposta ancora pendenti all’entrata in vigore della legge. Il comma 162 è richiamato anche per gli obblighi informativi dell’avviso, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile e non decisa nel merito.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 32, art. 11

    La norma è richiamata dalla contribuente in relazione alle indicazioni da inserire nell’avviso di accertamento, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la relativa censura senza pronunciarsi sul merito di tali obblighi.

  • Codice di procedura civile, art. 139, e art. 160

    Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.

    Nel contesto della notificazione postale semplificata, la grafia illeggibile del firmatario non determina di per sé nullità; in assenza di prova che il plico sia stato consegnato a una persona diversa da quelle ammesse, la consegna è ritenuta valida fino a querela di falso. Le formalità dell’art. 139 c.p.c. non sostituiscono quelle proprie del servizio postale applicabile.

Massime di principio

  • La notifica diretta di un atto tributario per raccomandata va valutata secondo la disciplina postale applicabile al momento della spedizione; non si applicano automaticamente le formalità della notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.
  • La firma illeggibile sull’avviso di ricevimento non basta, da sola, a invalidare la notifica. L’attestazione dell’ufficiale postale fa prova privilegiata e, per contestarne la veridicità, occorre la querela di falso.
  • In appello tributario sono vietate le nuove eccezioni in senso stretto, ma restano ammesse le mere difese e le contestazioni delle censure del contribuente, purché non modifichino i fatti costitutivi della pretesa né pregiudichino il contraddittorio.
  • L’omessa pronuncia su un motivo d’appello va denunciata come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.; indicare invece il vizio motivazionale o la violazione di legge può rendere il ricorso inammissibile. Il ricorso deve inoltre riprodurre o indicare adeguatamente gli atti necessari a verificare che la questione sia stata effettivamente proposta.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’accertamento dei fatti, non la soluzione di una questione di diritto: un’argomentazione giuridica carente può essere corretta o integrata dalla Cassazione.
  • La normativa transitoria della legge n. 296/2006 sui termini in materia di tributi locali si applica anche ai rapporti d’imposta ancora pendenti alla sua entrata in vigore.

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