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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.G. aveva impugnato davanti alla CTP di Verbania 22 avvisi di mora con le relative cartelle e 22 intimazioni di pagamento, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Dopo l’accoglimento dei ricorsi riuniti in primo grado, la CTR del Piemonte aveva parzialmente riformato la decisione, rigettando il ricorso limitatamente alle intimazioni di pagamento. In Cassazione M.G. ha proposto un unico motivo: violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990. Sosteneva che le intimazioni, quali atti impositivi, dovessero essere redatte in modo chiaro e intelligibile e contestava che il contribuente fosse tenuto a chiedere chiarimenti all’Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché denunciava la violazione di norme senza indicare le conseguenze processuali dell’errore e senza ricondurre chiaramente la censura a uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.; inoltre, era carente di autosufficienza, non riportando il contenuto rilevante degli atti né indicando adeguatamente dove le tesi fossero state dedotte nel giudizio di merito. La Corte ha anche rilevato che la censura sollecitava una nuova valutazione della comprensibilità degli atti, preclusa in sede di legittimità; la CTR aveva escluso con motivazione articolata l’illeggibilità delle intimazioni, sulla base di un accertamento di fatto non censurabile in Cassazione. M.G. è stato condannato a rimborsare a Equitalia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c. , n. 6, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si richiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ad accedere a fonti esterne allo stesso ricorso, e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

    Il ricorso deve esporre al proprio interno gli elementi necessari a comprendere e valutare le censure, inclusi i dati rilevanti degli atti e del precedente giudizio, senza rinviare a fonti esterne.

  • Art. 360 c.p.c.

    L'inammissibilità involge anche l'esposizione della censura, in quanto le argomentazioni sono formulate in guisa tale da non consentire di riferirle specificamente ad uno dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c..

    La censura deve essere formulata in modo da ricondursi chiaramente a uno dei motivi tassativi di ricorso per cassazione; una doglianza non classificabile secondo tale norma è inammissibile.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    La disposizione è invocata dal ricorrente per sostenere l’obbligo di chiarezza degli atti, ma la Corte non decide nel merito l’interpretazione della norma: dichiara inammissibile la censura per carenze di formulazione e autosufficienza.

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione e intelligibilità degli atti; la Corte non ne esamina il merito, poiché la censura è inammissibile.

Massime di principio

  • In Cassazione non basta indicare una norma che si assume violata: occorre spiegare in modo pertinente quale errore abbia commesso la sentenza impugnata e ricondurre la censura a uno specifico motivo previsto dall’art. 360 c.p.c.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: chi lamenta l’illeggibilità o la carenza di motivazione di un atto deve riportarne o descriverne i passaggi rilevanti e indicare dove la questione è stata sollevata nel giudizio di merito.
  • La Cassazione non è un ulteriore grado per rivalutare i fatti o sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito. La valutazione della comprensibilità di un atto, se adeguatamente motivata e non viziata nei limiti consentiti, non può essere rimessa in discussione chiedendo una nuova valutazione delle risultanze.
  • Se il ricorso è rigettato, opera il principio di soccombenza: il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

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