Sentenza del 11/05/2017 n. 11617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 811/14/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 21 dicembre 2011, lamentando contraddittorietà e carenza di motivazione: la CTR aveva ritenuto regolare e documentalmente provata la notifica della cartella di pagamento, ma, secondo il contribuente, non aveva chiarito quando e dove fosse stata eseguita. La cartella riguardava IVA, IRAP, ICIAP e addizionale regionale ed era seguita da un’intimazione di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva già respinto il ricorso originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché l’unico motivo era inammissibile sotto più profili: era formulato in modo generico e non riconducibile con chiarezza a uno dei vizi tassativi dell’art. 360 c.p.c.; non rispettava il principio di autosufficienza, non riportando gli elementi e gli atti processuali necessari a valutare le doglianze; e mirava, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione degli atti e del procedimento di notifica, preclusa in cassazione quando attiene all’apprezzamento del giudice di merito. La decisione della CTR resta quindi ferma. Nessuna liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, poiché Equitalia Sud non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una della predette ipotesi (Cass. S.U. n. 17931 del 2013).
I motivi di ricorso per cassazione devono identificare in modo specifico e riconoscibile uno dei vizi tassativi previsti dalla norma. Non è indispensabile citare la formula o il numero esatto del vizio, ma una censura generica o ambigua è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre esporre doglianze specifiche e ricondurle in modo chiaro a uno dei vizi ammessi; non basta contestare in termini generici la motivazione della sentenza.
- Chi denuncia un’omessa pronuncia o un errore del giudice deve riportare nel ricorso gli atti e i passaggi processuali rilevanti, indicando anche quando la questione è stata sollevata, così da permettere alla Corte di verificarla senza consultare fonti esterne.
- La cassazione non costituisce un nuovo grado di merito: non consente di ottenere una rivalutazione degli atti o delle prove, compresi quelli relativi alla notifica, quando la censura si risolve nel contestare l’apprezzamento già compiuto dal giudice di merito.
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