Sentenza del 11/05/2017 n. 11616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.S. aveva impugnato la cartella di pagamento n. (XXXXX), relativa a crediti del 2005 per imposta di registro prenotata a debito su sentenze emesse nei suoi confronti, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di motivazione. La CTP di Lecco aveva respinto il ricorso; la CTR della Lombardia aveva accolto l’appello e annullato la cartella. Equitalia ha proposto tre motivi di cassazione, connessi: omessa pronuncia sulla richiesta di chiamare in causa l’ente impositore (Corte d’Appello di Bari – Ufficio recupero crediti); violazione delle norme sulla chiamata del terzo e sull’integrazione del contraddittorio; omessa motivazione sulla decisione, anche implicita, di tale richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto infondato il vizio di omessa pronuncia, poiché la mancata trattazione di una questione processuale non integra, di per sé, violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha inoltre escluso il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione: la chiamata dell’ente, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, è riconducibile alla chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. e la sua ammissione è discrezionale, salvo i casi di litisconsorzio necessario. La decisione della CTR di non disporla non era quindi censurabile nel caso concreto. È stata confermata l’annullamento della cartella già pronunciato in appello. Equitalia è stata condannata a rifondere ad A.S. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale, nella specie, quella della asserita mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, correlabile alla pretesa violazione delle norme di legge illustrate con il motivo, non è suscettibile di dare luogo a vizio di omissione di pronuncia, questo configurandosi esclusivamente nel caso di mancato esame di domande e/o di eccezioni di merito.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l’omesso esame di domande o eccezioni di merito; la mancata decisione espressa su una questione processuale non costituisce, da sola, omessa pronuncia.
La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c., ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d'impugnazione.
La chiamata dell’ente creditore richiesta dall’agente della riscossione è una chiamata del terzo e, fuori dai casi di litisconsorzio necessario, il giudice può valutarne discrezionalmente l’opportunità; la scelta non è sindacabile in impugnazione.
La norma è richiamata tra quelle invocate da Equitalia, ma la Corte fonda la decisione sulla riconduzione della chiamata dell’ente creditore all’art. 106 c.p.c. e sulla discrezionalità del giudice; non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 269 c.p.c.
Art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999
Nella specie, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione, atteso che la domanda proposta nel giudizio di merito aveva ad oggetto il difetto di motivazione dell'atto impugnato (cartella di pagamento emessa per imposta di registro relativa a provvedimenti giudiziali) e omessa notifica dell'atto presupposto.
L’obbligo per l’agente della riscossione di chiamare l’ente creditore non comporta che quest’ultimo debba sempre partecipare al giudizio: quando si controverte su vizi della cartella o sulla notificazione dell’atto presupposto, non sussiste, per ciò solo, litisconsorzio necessario.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata invocata da Equitalia, ma la Corte ha escluso nel caso concreto il litisconsorzio necessario e non ne ha fornito un’autonoma interpretazione.
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata invocata per chiedere il rinvio al giudice di primo grado, ma la Corte ha rigettato il ricorso senza disporre rinvio e non ne ha enunciato una specifica interpretazione.
La disposizione è richiamata quale norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rigettato le censure proposte e non ne ha fornito un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Nelle controversie contro una cartella, la contestazione di vizi propri dell’atto o dell’omessa notificazione dell’atto presupposto non comporta automaticamente la necessaria partecipazione dell’ente creditore: va verificato se ricorra davvero un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
- La richiesta di chiamare in causa l’ente creditore da parte dell’agente della riscossione è normalmente una chiamata del terzo rimessa alla valutazione del giudice; fuori dal litisconsorzio necessario, il giudice può negarla anche implicitamente, anche per ragioni di economia processuale e ragionevole durata.
- L’omesso esame espresso di una questione processuale non integra, di per sé, omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; occorre eventualmente contestare la correttezza giuridica della soluzione, anche implicita, data dal giudice.
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