Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11611 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Roma n. 228/14/2011, che aveva riformato la decisione della CTP di Roma n. 387/10/2009 e dichiarato estinto per cessata materia del contendere il giudizio relativo alla cartella per IRPEF e SSN dell’anno d’imposta 1993, ritenendo definita la lite ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002. L’Agenzia ha contestato l’assenza dei presupposti per il condono: mancava l’attestazione dell’Ufficio sulla regolarità della domanda e sul pagamento integrale; la contribuente aveva prodotto soltanto documentazione parziale dei versamenti, eseguiti anche oltre il termine. Ha inoltre dedotto che la pretesa fiscale era stata confermata da una precedente sentenza della CTR, passata in giudicato.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta per dichiarare la definizione della lite e ha rilevato che la sentenza definitiva della CTR n. 309/34/2005, del 30 novembre 2005, aveva confermato la legittimità dell’accertamento. La cartella conseguente a un accertamento definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo ed è impugnabile soltanto per vizi propri, non per contestare nuovamente il debito accertato, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa soltanto tramite la cartella. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8

    in tema di condono fiscale, dal sistema della L. n. 289 del 2002 - come emerge dalle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, ultimo periodo, art. 8, comma 3, quinto periodo, art. 9, comma 12, secondo periodo, e comma 19, quarto periodo, art. 15, comma 5, terzo periodo, e art. 15, comma 2 - si ricava che, nelle ipotesi di rateizzazione dell'importo dovuto, per la definizione della lite pendente è necessaria e sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate in cui sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma, e l'attestazione relativa al "pagamento integrale di quanto dovuto", prescritta dall'art. 16, comma 8, ai fini dell'estinzione del giudizio.

    In caso di pagamento rateale, la definizione richiede l’accettazione della domanda da parte dell’Ufficio e il versamento della prima rata; per dichiarare estinto il giudizio occorre inoltre l’attestazione del pagamento integrale di quanto dovuto.

  • Codice civile, art. 2909, e codice di procedura civile, art. 324

    la sentenza pronunciata dalla C.T.R. ed oggetto di ricorso deve ritenersi avere violato la regola del giudicato formale di cui all'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione amministrativa, del procedimento relativo all'impugnazione della cartella esattoriale emessa a seguito di un accertamento divenuto definitivo in forza del passaggio in giudicato della sentenza della CTR n. 309/34/2005 del 30 novembre 2005.

    Il giudice non può disconoscere gli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza che ha confermato l’accertamento, dichiarando definita la controversia sulla cartella senza che risultino provati i presupposti della definizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito.

    Se l’accertamento è divenuto definitivo, la cartella che ne dà seguito può essere contestata soltanto per vizi propri; non consente di riaprire questioni relative all’accertamento, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva solo con la notifica della cartella.

Massime di principio

  • Per invocare la definizione agevolata di una lite tributaria non basta dimostrare la presentazione dell’istanza e produrre ricevute di pagamento: occorre provare i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile, compresa l’attestazione del pagamento integrale quando prescritta per l’estinzione del giudizio.
  • Una sentenza definitiva che conferma l’accertamento vincola le parti e non può essere superata attraverso la successiva impugnazione della cartella che ne riscuote le somme.
  • Quando la cartella segue un accertamento definitivo, la contestazione è limitata ai vizi propri della cartella; le questioni sul merito dell’accertamento sono precluse, salvo che la pretesa sia stata conosciuta soltanto con la notifica della cartella.
  • Se la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia, spetta al giudice di rinvio, in diversa composizione, decidere nuovamente la controversia nei limiti indicati e provvedere anche sulle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.