Cassazione Civile, Ordinanza n. 05999/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esito di un concorso bandito nel 2004 da un ente pubblico poi soppresso e confluito in altri organismi fino alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La candidata risultata vincitrice aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto all'assunzione presso l'amministrazione succeduta, con inquadramento nel profilo di ricercatore di terzo livello professionale e decorrenza giuridica ed economica dal 121° giorno successivo all'approvazione della graduatoria, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nell'assunzione, quantificato nelle retribuzioni perse fino all'effettiva immissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul reclutamento del personale pubblico, sostenendo che mancasse l'autorizzazione al reclutamento e l'utilizzo del fondo; 2) errata interpretazione della norma sul trasferimento di risorse e personale all'amministrazione subentrante, deducendo che non si applicasse ai meri vincitori di concorso; 3) errata applicazione delle norme sul blocco delle assunzioni negli enti di ricerca, lamentando che la Corte d'appello non avesse verificato le condizioni per la deroga; 4) violazione delle norme sull'inadempimento e sull'impossibilità della prestazione, sostenendo che vi fosse solo un'aspettativa e che l'omessa assunzione derivasse da factum principis e da esigenze di contenimento della spesa pubblica; 5) difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la procedura concorsuale non fosse conclusa per mancanza di autorizzazione alla spesa e altri requisiti. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione relativa alla mancanza dell'autorizzazione preventiva al reclutamento non risultava dedotta nei gradi di merito e, in ogni caso, non era stata autosufficientemente indicata nel ricorso. Ha disatteso il secondo motivo perché la Corte d'appello non aveva affermato che la vincitrice rientrasse nel "personale in servizio", ma aveva solo ritenuto che il diritto all'assunzione potesse essere fatto valere verso l'amministrazione subentrata in universum ius. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di critica a tutte le rationes decidendi: la sentenza impugnata aveva infatti fondato la decisione sia sulla possibilità di assunzione per il profilo di ricercatore, sia, in via autonoma, sul fatto che il diritto all'assunzione si fosse perfezionato prima del blocco. Ha respinto il quarto motivo, affermando che l'approvazione della graduatoria fa sorgere il diritto all'assunzione del vincitore e che il richiamo al factum principis era inconferente, essendosi il diritto perfezionato prima del blocco delle assunzioni. Ha respinto il quinto motivo perché la questione di giurisdizione era coperta da giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione incidentale della parte vittoriosa in primo grado, e comunque perché, nel pubblico impiego privatizzato, dopo l'approvazione della graduatoria la giurisdizione spetta al giudice ordinario sulle controversie relative all'assunzione. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese di legittimità, accogliendo l'istanza di distrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale...
La censura fondata sulla mancata autorizzazione al reclutamento è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito e non era stata autosufficientemente indicata nel ricorso.
art. 1, commi 520, 523 e 643, L. n. 296/2006
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla mancanza di autorizzazione al reclutamento; la Corte non ne ha fatto applicazione nel merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza.
art. 1, comma 1280, L. n. 296/2006
Indicato dalla Corte d'appello come base del passaggio dell'ente soppresso al successivo ente intermedio.
art. 7, comma 19, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
La disposizione è stata interpretata nel senso che il subentro dell'amministrazione nella posizione dell'ente soppresso consente di far valere verso la nuova amministrazione il diritto all'assunzione già maturato, senza che ciò implichi necessariamente che la vincitrice fosse "personale in servizio".
art. 9, commi 8 e 9, d.l. n. 78/2010
La Corte ha ritenuto inconferente la censura sul blocco delle assunzioni, poiché il diritto all'assunzione si era già perfezionato prima del blocco; in ogni caso ha richiamato l'orientamento secondo cui agli enti di ricerca è consentito, a determinate condizioni, procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.
Il mancato adempimento dell'obbligo di assunzione è stato ritenuto fonte di responsabilità risarcitoria, non essendo stato provato che l'inadempimento dipendesse da causa non imputabile.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla giurisdizione; la Corte ha escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dopo l'approvazione della graduatoria e ha rilevato il giudicato interno formatosi sul punto.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa residuale riguarda solo le procedure concorsuali fino all'approvazione della graduatoria; dopo tale momento, le controversie sull'assunzione appartengono al giudice ordinario.
La mera riproposizione della questione di giurisdizione in appello non è sufficiente quando sul punto vi sia stata una decisione espressa in primo grado; occorre impugnazione specifica.
La mancata impugnazione specifica di un capo autonomo della decisione comporta acquiescenza e formazione del giudicato interno.
art. 39, comma 3, L. n. 449/1997
Richiamato indirettamente come base della previa deliberazione del Consiglio dei ministri per l'avvio delle procedure di reclutamento nelle amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito: se la censura presuppone un fatto processuale o una deduzione non emergente dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare puntualmente dove la questione sia stata proposta, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione.
- Nelle procedure concorsuali del pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione del giudice ordinario inizia dopo l'approvazione della graduatoria finale; fino a quel momento la controversia resta nell'ambito della giurisdizione amministrativa, ma dopo tale approvazione le questioni inerenti all'assunzione e all'esecuzione dell'esito concorsuale appartengono al giudice ordinario.
- L'approvazione della graduatoria determina, per il vincitore utilmente collocato, il sorgere del diritto all'assunzione; il mancato reclutamento successivo integra inadempimento dell'obbligazione assunta dalla pubblica amministrazione, con conseguente responsabilità risarcitoria salvo prova di una causa non imputabile.
- Il factum principis non esclude la responsabilità dell'amministrazione quando il diritto all'assunzione si sia già perfezionato prima dell'intervento normativo o amministrativo impeditivo.
- La questione di giurisdizione, se decisa espressamente in primo grado, deve essere devoluta con specifica impugnazione; la mera riproposizione difensiva non impedisce la formazione del giudicato interno.
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