Cassazione Civile, Ordinanza n. 06007/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il MIUR è rimasto intimato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Dal tratto testuale disponibile emerge solo la parte finale della decisione: la ricorrente aveva proposto più motivi di ricorso, tra cui ulteriori pretese richiamate come "primi cinque motivi"; la Corte osserva che non può essere accolto l’argomento secondo cui, se fosse stata accolta anche quella ulteriore pretesa, vi sarebbe stato l’accoglimento di tutte le domande, perché le censure relative a tali ulteriori pretese sono già colpite da inammissibilità. Il riferimento al MIUR fa capire che la controversia vedeva contrapposta una parte privata a un’amministrazione scolastica, ma il contenuto sostanziale delle domande non è ricavabile dal testo fornito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte vi fa discendere l’obbligo processuale, a carico della parte ricorrente soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando le censure poste a fondamento del ricorso sono già dichiarate inammissibili, il ricorrente non può fondare l’interesse all’accoglimento sulla mera ipotesi che l’esame di ulteriori domande avrebbe potuto determinare un diverso esito complessivo della lite.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
- Se la parte intimata non svolge difese in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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