Cassazione Civile, Ordinanza n. 06006/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente transitato dall'ente locale allo Stato nell'ambito del trasferimento di personale disciplinato dalla normativa sopravvenuta e dalla contrattazione collettiva richiamata in sentenza. Il ricorrente sosteneva che, all'atto del passaggio, vi fosse stato un peggioramento retributivo sostanziale (reformatio in peius) nonostante il riconoscimento di un assegno personale, e che il giudice del rinvio avesse errato nel ritenere nuove e quindi non esaminabili le allegazioni svolte in riassunzione. In cassazione insisteva perché, nella comparazione globale tra trattamento precedente e successivo, fossero considerate varie voci del trattamento accessorio e di istituto: premi e compensi incentivanti, indennità di rischio, LED (livello economico differenziato), buono pasto e altre indennità (qualifica, specifica, turnazione, disponibilità, reperibilità, disagio). Chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per asserito contrasto della disciplina interna con i principi eurounitari e convenzionali sulla tutela giurisdizionale effettiva. La Corte ha però rilevato che la sentenza rescindente imponeva solo un raffronto globale e al momento del passaggio, senza imporre di valorizzare atomisticamente singole voci; ha poi escluso la rilevanza delle voci invocate perché non stabili, non certe o già assorbite nel trattamento fondamentale, e ha ritenuto inconferente il rinvio pregiudiziale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo erronea l'affermazione della Corte territoriale sulla novità delle allegazioni nel giudizio di rinvio, tale errore non giustificasse una nuova cassazione con rinvio, perché le voci retributive invocate dal ricorrente non erano comunque idonee a dimostrare un peggioramento economico sostanziale secondo i criteri fissati dalla precedente sentenza rescindente e dalla giurisprudenza richiamata. È stata quindi confermata la decisione di rigetto della domanda del lavoratore; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per la memoria nel procedimento camerale; non incide sul merito, ma segna il contesto processuale della decisione
art. 384, comma 4, c.p.c.
la Corte afferma che, ove la motivazione della sentenza impugnata sia errata ma il dispositivo sia conforme a diritto, la Cassazione può limitarsi a correggere la motivazione senza cassare con rinvio
L. n. 266/2005, art. 1, comma 218
evocata dal ricorrente e nella discussione sul giudizio di rinvio; la Corte esclude che la questione imponga ulteriori verifiche oltre il raffronto globale del trattamento economico
direttiva 77/187/CEE
richiamata come fonte eurounitaria di tutela dei lavoratori trasferiti; la Corte ribadisce che essa mira a evitare un peggioramento della posizione del lavoratore, non a imporre un miglioramento retributivo
art. 47 CDFUE
il rinvio pregiudiziale è ritenuto inconferente perché i diritti fondamentali dell'Unione non si applicano in assenza di un sufficiente collegamento della disciplina interna con il diritto UE
art. 52 CDFUE
richiamato insieme all'art. 47 CDFUE nel tentativo di fondare il rinvio pregiudiziale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 51 CDFUE
la Corte ribadisce che il collegamento con il diritto dell'Unione richiede che la misura nazionale incida direttamente sulla normativa eurounitaria e sia in contrasto con i suoi obiettivi
art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
richiamato dal ricorrente a fondamento della tutela giurisdizionale effettiva, ma non ritenuto idoneo a giustificare il rinvio pregiudiziale nel caso concreto
artt. 6 e 13 CEDU
invocati dal ricorrente, ma la Corte ne ritiene inconferente il richiamo ai fini della decisione sulla controversia retributiva
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato dal ricorrente nel quadro del preteso contrasto convenzionale della disciplina interna, senza effetto decisivo nel giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti segnati dalla sentenza rescindente, ma il carattere chiuso del rinvio non impedisce l'esame di allegazioni e prove rese necessarie da ius superveniens applicabile anche ai giudizi pendenti.
- La verifica di un peggioramento retributivo sostanziale conseguente a trasferimento d'impresa deve essere globale e riferita al momento del passaggio, confrontando il trattamento economico complessivo che il lavoratore avrebbe percepito proseguendo il rapporto con il cedente con quello effettivamente riconosciuto dopo il trasferimento.
- Ai fini della tutela contro la reformatio in peius rilevano soltanto emolumenti certi, stabili e normalmente percepiti; non possono essere valorizzate singole voci accessorie occasionali o variabili, né istituti non aventi fissità e continuità nel patrimonio del lavoratore.
- Premi, compensi incentivanti e altre voci legate a produttività o risultati non integrano, di regola, il "maturato economico" quando non siano certi nell'an e nel quantum.
- Quando una voce retributiva sia già stata assorbita nel trattamento economico fondamentale per effetto di una nuova classificazione contrattuale, essa non può essere ulteriormente computata come componente autonoma del confronto economico.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario se la disciplina interna contestata non presenta un sufficiente collegamento con il diritto dell'Unione oppure se la tutela eurounitaria invocata è orientata a evitare un peggioramento, non a ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro.
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