Cassazione Civile, Ordinanza n. 06013/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare e dal conseguente licenziamento senza preavviso irrogato a un dipendente pubblico, dopo un procedimento penale che lo aveva riguardato per presunte attestazioni false della presenza in servizio. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale, che aveva accolto il ricorso; l’amministrazione aveva poi proposto opposizione, respinta dal Tribunale, e quindi reclamo in appello. La Corte d’appello ha accolto il reclamo e ha dichiarato estinto il ricorso di primo grado perché la notificazione del ricorso introduttivo, rinnovata dopo un vizio della prima notifica, era avvenuta oltre il termine perentorio fissato dal giudice. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 291, ultimo comma, e 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il ritardo nella seconda notifica dipendesse da un impedimento assoluto, cioè la chiusura dell’ufficio notifiche della Corte d’appello di Palermo; ha inoltre affermato di avere tentato tempestivamente la notifica, ma che l’ufficiale giudiziario avrebbe rifiutato l’atto in due occasioni senza attestazione, e che la prima notifica non fosse invalida perché l’amministrazione era comunque venuta a conoscenza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più deducibili in cassazione, e ha escluso il vizio di omessa motivazione, poiché la Corte d’appello aveva esposto in modo adeguato le ragioni della decisione. Nel merito, ha considerato corretta la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado: la rinnovazione della notificazione, disposta a seguito della nullità della prima notifica eseguita direttamente all’amministrazione e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine perentorio fissato, mentre il primo tentativo utile era successivo alla scadenza. La Corte ha inoltre rilevato che l’ufficio notifiche era tornato operativo e che il ricorrente non aveva adeguatamente contestato tale dato, né aveva dimostrato in modo specifico il preteso rifiuto dell’ufficiale giudiziario. Ha infine confermato che la notificazione diretta alla P.A., nei casi in cui non opera la deroga, integra una nullità sanabile con rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o con costituzione dell’amministrazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimato; è stata però dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. (...) Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
La mancata rinnovazione della notificazione nel termine perentorio fissato dal giudice comporta l’estinzione del processo; la rinnovazione tempestiva impedisce le decadenze.
Invocato dal ricorrente per la rimessione in termini; la Corte non ha ritenuto integrato un impedimento assoluto idoneo a giustificare la rimessione.
art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012
Richiamato per il termine applicabile alla rinnovazione della notifica nel rito lavoristico.
art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
La notificazione dell’atto introduttivo eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato, nei casi in cui non opera la deroga, è nulla perché deve avvenire presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti di legge, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto introduttivo eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato, quando la legge impone la notifica presso l’Avvocatura distrettuale, è affetta da nullità e non da mera irregolarità; essa può essere sanata dalla costituzione della parte o dalla rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Quando il giudice assegna un termine perentorio per rinnovare la notificazione nulla, il mancato rispetto del termine comporta l’estinzione del giudizio, salvo che sia dimostrato un valido impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini.
- In cassazione non sono più deducibili i vizi di insufficiente o contraddittoria motivazione nella formulazione previgente del ricorso; resta scrutinabile solo l’omesso esame/mancanza di motivazione nei limiti consentiti dall’ordinamento applicabile.
- Chi invoca l’impossibilità di eseguire tempestivamente la notificazione deve allegare e dimostrare in modo specifico l’impedimento assoluto e non limitarsi a deduzioni generiche.
- La disciplina della notifica all’amministrazione statale si applica anche al rapporto tra Regione Siciliana e Avvocatura dello Stato, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
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